In relazione alla prescrizione, l'art. 28 L. n. 689/1981 prevede che "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile."
Tale disposto deve essere letto alla luce dell'art. 2935 c.c., che precisa che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne deriva che tale momento non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa bensì con quello in cui l'Autorità Amministrativa ne è venuta a conoscenza, poiché solo in tal caso è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa. In conclusione, il termine quinquennale di prescrizione decorre dal momento in cui viene presentata la domanda.