Sezione salto di blocchi

Ulteriore proroga al 4 gennaio 2024 del termine per l'adeguamento delle imprese di autoriparazione" .

Con la legge n. 14 del 24/2/2023 è stato prorogato di un ulteriore anno e, precisamente, fino al 4/1/2024, il termine, già stabilito dalla legge n. 224/212,  per i Responsabili Tecnici delle imprese di autoriparazione, abilitate esclusivamente per l’attività di “meccanica e motoristica” oppure per quella di “elettrauto”, per ampliare i propri requisiti tecnico professionali ed avviare l’attività di“meccatronica".

A tal fine, è necessario frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 40 ore, per integrare le competenze professionali non possedute.

In alternativa, è possibile consultare la sezione  https://www.rm.camcom.it/pagina3393_requisiti-attivit-di-autoriparazione.html  e verificare, se il titolo di studio posseduto, risulta già abilitante per la “meccatronica”.

In entrambi i casi, è necessario denunciare l’attività di meccatronica al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, richiedendo le relative abilitazioni, tramite un’istanza telematica completa della seguente documentazione:

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Meccatronica (SCIA/122), corredata dell’autocertificazione dei requisiti tecnico professionali posseduti (corso di formazione, diploma/attestato abilitante);
  • Comunicazione inviata via PEC al SUAP competente, per l’avvio dell’attività di “meccatronica” nei locali già utilizzati per l’esercizio dell’attività di “meccanica e motoristica” o di “elettrauto”, con la precisazione che non sono state apportate modifiche significative e sostanziali alle strutture ed agli impianti del locale officina;
  • Pagamento di € 168,00 per tasse e concessioni governative, tramite conto corrente postale n.8003, a favore dell’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, con causale n.”8617”;
  • Pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, previsti nella piattaforma telemaco.


Per le imprese inadempienti, in assenza della comunicazione della cessazione dell’attività, l’Ufficio del Registro Imprese ovvero l’Albo delle Imprese Artigiane avvieranno il procedimento d’ufficio che condurrà alla cancellazione e all’inibizione delle attività di meccanica-motoristica oppure di elettrauto.
Si ricorda, infine, che coloro che avevano già compiuto 55 anni di età al 5/1/2013, potranno proseguire l’attività di “meccanica e motoristica” o di “elettrauto”, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Le istanze per attività abilitanti prive di SCIA, o con SCIA non sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal preposto alla gestione tecnica (se previsto), saranno rigettate con Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese. Tali istanze, infatti, essendo prive delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non producono effetti giuridici e non autorizzano l'avvio delle stesse attività.

L’attività di autoriparazione, disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, n.122, comprende tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli, di impianti e componenti fissi.

L’attività di autoriparazione si distingue nelle seguenti categorie:

  • meccatronica (comprende le attività definite di “elettrauto” e “meccanica e motoristica”, della legislazione previgente alla legge n. 224/2012);
  • carrozzeria;
  • gommista.

La normativa indica chiaramente le attività che sono escluse dall’ambito di applicazione della legge e riguardano:

  • il lavaggio degli autoveicoli;
  • il rifornimento del carburante;
  • la sostituzione dei filtri dell’aria e dell’olio;
  • la sostituzione e il rifornimento dell’olio e dei liquidi lubrificanti e di raffreddamento;
  • il commercio degli autoveicoli.

Si precisa, inoltre, che il Decreto Legge n. 68 del 2022 convertito dalla Legge n. 108 del 2022 ha equiparato ai ciclomotori i velocipedi a pedalata assistita o e-bike che sviluppano una velocità superiore ai 25 km/h. Si ritiene, pertanto, che tali mezzi rientrino nel campo di applicazione dell’art. 97 del Codice della Strada e della Legge n. 122/1992 (art. 1, commi 1 e 2), per quanto attiene a tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, comprese le mere attività di manutenzione.

Ai fini dell’avvio dell’attività di autoriparazione le imprese devono trasmettere la relativa denuncia telematica al Registro delle Imprese ovvero all’Albo delle Imprese Artigiane, corredata della Segnalazione Certificata di Inizio Attività della Camera di Commercio (c.d. SCIA/122), contenente la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per l’esercizio dell’attività.

La ricevuta di trasmissione della SCIA/122 legittima l’avvio dell’attività.
Le pratiche prive di SCIA/122 o con SCIA/122 non firmata sono improduttive di effetti giuridici, vengono immediatamente rifiutate dall’ufficio, senza la possibilità di un’integrazione successiva, in quanto l’attestazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività è condizione necessaria per l’avvio della stessa.
 
Ai fini dell’avvio dell’attività è, altresì, necessaria la trasmissione della SCIA comunale al SUAP competente per territorio, per l’idoneità dei locali in cui è esercitata l’attività.
In fase di istruttoria del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività, non è possibile modificare o individuare in un momento successivo il soggetto nominato responsabile tecnico. Anche in tal caso la pratica viene rifiutata con l’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.

3.1) Immedesimazione 
Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è attribuita la responsabilità della conduzione tecnica dell’impresa, quindi deve avere con quest’ultima un “rapporto di immedesimazione” che gli consenta, per gli aspetti strettamente inerenti l’attività, di agire in nome e per conto della stessa.

Il preposto alla gestione tecnica, per essere correttamente immedesimato, deve essere:

  • titolare/legale rappresentante;
  • lavoratore dipendente (esclusivamente in regime di full time, per consentire il presidio dell’officina durante gli orari di apertura al pubblico);
  • socio lavoratore (non possono ricoprire la qualifica i soci accomandati delle SaS) ; 
  • familiare collaboratore (solo per le imprese individuali);
  • procuratore, esclusivamente con procura institoria notarile regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese.


Il responsabile tecnico, proprio perché deve assicurare la sua presenza durante gli orari di apertura dell’officina, non può rivestire il medesimo incarico in un’altra officina della stessa impresa (tranne nei casi di officine contigue) né rivestirlo in più imprese diverse. 
Nelle imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, il responsabile tecnico deve essere necessariamente il titolare dell’impresa o il socio prestatore d’opera, presso l’unica impresa artigiana a lui riferita.

3.2) Requisiti tecnico-professionali
Il responsabile tecnico deve possedere almeno uno dei requisiti tecnico professionali elencati nell’art. 7 della legge n.122/1992 ed esplicitati di seguito.
I diversi requisiti tecnico professionali vengono riportati con l’indicazione della documentazione da autocertificare/allegare per consentire le necessarie verifiche da parte dell’ufficio. Si precisa che se la documentazione è allegata in copia sarà possibile una valutazione dei requisiti più veloce e puntuale da parte del responsabile del procedimento. Viceversa, se la documentazione è autocertificata (per gli atti e i fatti soggetti ad autocertificazione, ai sensi del DPR n.445/2000), è necessario indicare puntualmente tutti i dati utili per la successiva verifica delle dichiarazioni rese presso gli enti competenti. Qualora le autocertificazioni non venissero confermate, l’ufficio provvederà alla cancellazione dell’attività e all’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione della stessa. Le autocertificazioni non confermate saranno, altresì, trasmesse alla competente Autorità Giudiziaria per l’accertamento di eventuali ipotesi di reato.

I requisiti validi sono:
a) ESPERIENZA PROFESSIONALE QUALIFICATA 

Esercizio dell’attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore, per un periodo di almeno tre anni negli ultimi cinque, in qualità di operaio qualificato.
A titolo esemplificativo, corrispondono all’inquadramento contrattuale dell’operaio qualificato i seguenti livelli contrattuali di seguito indicati per i principali contratti collettivi nazionali di lavoro:

  • Contratto Metalmeccanica – industria, livelli: D2 – C1 - C2 – C3 -B1 -B2 (I livelli contrattuali corrispondenti all’operaio qualificato e precedenti al 2021 erano i seguenti: III - IV - V – V/superiore – VI)  
  • Contratto Metalmeccanica – piccola e media industria, livelli: III - IV - V
  • Contratto Metalmeccanica – artigianato, livelli: V - IV - III - II bis (L’inquadramento II bis del Contratto Metalmeccanica – artigianato, dal 14/12/2022, non è più previsto per le attività di autoriparazione)  
  • Contratto Commercio, livelli: V– IV - III
  • L’esperienza lavorativa può essere stata svolta anche in qualità di “collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari”, per tali fattispecie l’ufficio si riserva di chiedere documentazione che comprovi l’esatta qualificazione dell’esperienza maturata.

Documentazione da allegare/autocertificare:

  • UNILAV;
  • Estratto contributivo;
  • Buste paga (una per ogni anno di lavoro);
  • Situazione anagrafica e classificativa INAIL, da cui risulti il nominativo dell’assicurato (solo per le esperienze effettuate in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare) con la coerente voce di rischio.

b) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE QUALIFICATA 

Frequenza con esito positivo di un corso di formazione regionale teorico pratico di qualificazione (conforme ai principi della legge 21/12/1978 n. 845) ovvero di un titolo di studio a carattere tecnico-professionale attinente all’attività (v. allegato “A”), seguito da almeno un anno di esercizio dell’attività di autoriparazione, in qualità di operaio qualificato, alle dipendenze di imprese del settore, nell’arco temporale degli ultimi cinque anni.

Corrispondono all’inquadramento contrattuale dell’operaio qualificato i seguenti livelli contrattuali di seguito indicati per i principali contratti collettivi nazionali di lavoro:

  • Contratto Metalmeccanica – industria, livelli: D2 – C1 - C2 – C3 -B1 -B2 (I livelli contrattuali corrispondenti all’operaio qualificato e precedenti al 2021 erano i seguenti: III - IV - V – V/superiore – VI)
  • Contratto Metalmeccanica – piccola e media industria, livelli: III - IV - V
  • Contratto Metalmeccanica – artigianato, livelli: V - IV - III - II bis (l’inquadramento II bis del Contratto Metalmeccanica – artigianato, dal 14/12/2022, non è più previsto per le attività di autoriparazione)
  • Contratto Commercio, livelli: V– IV - III

Documentazione da allegare/autocertificare:

  • Attestato corso di formazione o copia titolo di studio;
  • UNILAV;
  • Estratto contributivo;
  • Buste paga (una per ogni anno di lavoro);
  • Situazione anagrafica e classificativa INAIL, da cui risulti il nominativo dell’assicurato (solo per le esperienze effettuate in qualità di titolare, socio e collaboratore familiare) e con la coerente voce di rischio.

c)    TITOLO DI STUDIO
 
Diploma di laurea o diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente all’attività, conseguiti presso istituti e università statali o legalmente riconosciuti (v. allegato “B” e allegato “C”).

Documentazione da allegare/autocertificare:

  • Diploma di laurea;
  • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
     

d)    ALTRI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI

Possono richiedere l’abilitazione all’esercizio delle attività di autoriparazione:

  •  i soggetti già nominati responsabili tecnici (anche presso altre Camere di Commercio) per l’attività regolamentata dalla legge n.122/1992, limitatamente al/ai settore/i per il/i quale/i è stata già riconosciuta l’abilitazione. Su tali abilitazioni l’ufficio si riserva, comunque, di effettuare approfondimenti istruttori, al fine di verificare l’effettivo possesso dei requisiti tecnico-professionali, anche alla luce di eventuali modifiche o aggiornamenti normativi;
  • i titolari di impresa, gli amministratori e i soci lavoranti di società, regolarmente iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane, ovvero nel Registro delle Imprese, anteriormente all’entrata in vigore della legge n.122/1992 per l’esercizio di attività di autoriparazione (chiaramente denunciata nei settori della meccanica e motoristica, elettrauto, carrozzeria o gommista), che possano dimostrare di aver svolto almeno un anno di attività prima del 14/12/1994, data di entrata in vigore della legge 122/1992, con regolare iscrizione all’INAIL e all’INPS. 

Documentazione da allegare/autocertificare:

  • Situazione anagrafica e classificativa INAIL, da cui risulti il nominativo dell’assicurato (solo per le esperienze effettuate in qualità di titolare, amministratore e/o socio lavorante di società) con la coerente voce di rischio;
  • Altra documentazione da valutare per ciascun caso specifico.

3.3) Sostituzione responsabili tecnici
Le denunce di sostituzione dei responsabili tecnici sono ammissibili (senza dover procedere alla cancellazione dell’attività) solo se l’istanza viene inviata telematicamente entro i trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento. 

A tal fine, per tali istanze viene richiesto di allegare il modello UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro del responsabile tecnico uscente.

Analoga verifica verrà effettuata d’ufficio, per le istanze di sostituzione dei responsabili tecnici, nei casi di rapporti di immedesimazione in qualità di socio o amministratore della società. 

3.4) Precisazioni e casi particolari
Per le qualifiche professionali e i titoli di studio conseguiti all’estero, si rimanda alla Circolare MISE per le CCIAA del 12/4/2021, che ha chiarito le procedure da seguire nelle seguenti casistiche:
 

  • Riconoscimento della qualifica professionale già esercitata nel Paese estero (anche extra UE) (Direttiva n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo 9/11/2007, n.206), provvedimento da richiedere al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e allegare all’istanza camerale di richiesta di abilitazione unitamente al superamento delle eventuali misure compensative prescritte ;
  • Equiparazione del titolo di studio conseguito all’estero ad un titolo previsto dall’ordinamento italiano, da richiedere alla competente istituzione scolastica o universitaria. A tal fine, è possibile assumere informazioni presso il CIMEA – Centro di informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche http://www.cimea.it/.i/index.aspx ovvero presso gli Uffici relazioni con il pubblico del Ministero dell’istruzione e del merito (per i titoli rilasciati dalla scuola secondaria) e del Ministero dell’università e della ricerca (per i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie).

I periodi di lavoro indicati in tutto il paragrafo 3), che consentono di maturare il requisito tecnico professionale, si riferiscono a contratti di lavoro full time. Pertanto, per le esperienze professionali maturate in regime di part-time, o full time ma presso imprese in cui il preposto alla gestione tecnica è stato immedesimato con l’impresa in regime di part-time, il periodo di lavoro viene proporzionalmente riparametrato sulla base dell’effettiva esperienza professionale maturata.

Per i principali orientamenti e pareri espressi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sui requisiti per l’esercizio dell’attività di autoriparazione è possibile consultare il Massimario dei pareri ministeriali in materia di autoriparazione (mimit.gov.it) 

Il responsabile tecnico oltre ai requisiti indicati al paragrafo 3), deve:

  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero di un Stato con cui sia operante la condizione di reciprocità;
  • non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell’esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore, per i quali è prevista la pena detentiva.


Per il rispetto dei requisiti di onorabilità è, invece, necessario che nessuno dei soggetti previsti dall’art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (v. allegato “D”) sia stato destinatario di un provvedimento di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo.

Per svolgere l’attività di autoriparazione con la qualifica di imprenditore artigiano è necessario, oltre al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 9 della legge regionale 3/2015, che l’abilitazione tecnico professionale per l’esercizio dell’attività sia posseduta dal titolare, per le imprese individuali, da un socio, per le società. Non è, comunque, possibile che la qualifica di responsabile tecnico sia acquisita anche da soggetti diversi dal titolare o dai soci.

L’ imprenditore artigiano è colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l’attività svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)  nella società in nome collettivo, che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;

b)  nella società in accomandita semplice, che ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano;

c)   nella società a responsabilità limitata unipersonale, che il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

d)   nella società a responsabilità limitata pluripersonale, che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo;

e)   nella società cooperativa, che la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo.

Le istanze al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane devono essere effettuate tramite la Comunicazione Unica, con gli applicativi Starweb, Fedra, Dire o programmi compatibili e trasmesse per via telematica. La denuncia telematica per il riconoscimento dell’abilitazione e l’avvio dell’attività di autoriparazione deve essere trasmessa alla Camera di Commercio nel cui territorio l’impresa apre l’officina.

6.1) Imprese individuali
Le imprese individuali devono predisporre l’istanza telematica con il modello I1, in caso di nuova iscrizione e il modello I2, in caso di modifica di impresa già iscritta (anche se inattiva) e l’intercalare P, per la nomina del responsabile tecnico (da compilare sempre anche quando tale figura coincide con il titolare - p
er la sola iscrizione dell’imprenditore individuale artigiano, pratica predisposta con modello I1, l’intercalare
P non deve essere inserito), al quale attribuire la qualifica di PTR - Preposto alla gestione tecnica.
Nella modulistica l’attività deve necessariamente essere descritta secondo la declaratoria prevista dalla legge n. 122/1992 e dalla legge n. 224/2012 (v. paragrafo 1).
La data di avvio dell’attività deve sempre coincidere con la data dell’invio telematico della prima istanza  (mai con la data degli eventuali reinvii effettuati ad integrazione/correzione).
All’istanza telematica deve essere allegato:

  • modello SCIA/122 sottoscritto dal titolare e dal preposto alla gestione tecnica, con il proprio dispositivo di firma digitale o, in alternativa, sottoscritto con firma autografa e riportante in allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i sottoscrittori;
  • ricevuta della SCIA comunale inviata al SUAP competente per territorio;
  • documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico professionali (v. paragrafo 3);
  • modello per l’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (v. allegato “E”).

L’istanza deve essere trasmessa dal titolare dell’impresa il quale deve apporre la propria firma digitale (sulle distinte e sugli allegati) o, in alternativa, può essere trasmessa e firmata digitalmente (distinte ed allegati) da un dottore commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, nel quadro note del modello deve inserire la seguente dichiarazione:

 “Il sottoscritto (nome cognome) dott. Commercialista, dichiara di essere iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di ___, al n. ___, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale e di essere stato incaricato dal titolare dell’impresa, il sig. (nome cognome) all’assolvimento del presente adempimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 1 del d.gls 139/2015”.

6.2) Società
I soggetti collettivi devono predisporre l’istanza telematica con il modello S5 e UL (soltanto nei casi in cui l’attività è esercitata in localizzazioni diverse dalla sede legale) l’intercalare P, per la nomina del responsabile tecnico (da compilare sempre anche quando tale figura coincide con persone già titolari di carichi o qualifiche), al quale attribuire la qualifica di PTR - Preposto alla gestione tecnica.
Nella modulistica l’attività deve necessariamente essere descritta secondo la declaratoria prevista dalla legge n.122/1992 (v. paragrafo 1).

La data di avvio dell’attività deve sempre coincidere con la data di invio dell’istanza (e mai con la data degli eventuali reinvii effettuati ad integrazione/correzione). All’istanza deve essere allegato:

 

  • modello SCIA/122 sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico, con i dispositivi di firma digitale o, in alternativa, con firma autografa riportante in allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i sottoscrittori;
  • la ricevuta della SCIA comunale inviata al SUAP competente per territorio;
  • documentazione comprovante il rispetto dei requisiti tecnico professionali (v. paragrafo 3);
  • modello per l’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (v. allegato “C”).

L’istanza deve essere trasmessa dal legale rappresentante della società il quale deve apporre la propria firma digitale (sulle distinte e sugli allegati) o, in alternativa, può essere trasmessa e firmata digitalmente (distinte ed allegati) da un dottore commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, nel quadro note del modello deve inserire la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto (nome cognome) dott. Commercialista, dichiara di essere iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili della provincia di ___, al n. ___, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale e di essere stato incaricato dal legale rappresentante della società, il sig. (nome cognome) all’assolvimento del presente adempimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 1 del d.gls 139/2015”

Registro delle imprese

IMPRESA

ISTANZA

DIRITTI SEGRETERIA

DIRITTI QUALIFICA

BOLLO

Impresa individuale

Iscrizione (*)

 

€ 18,00

€ 9,00

€ 17,50

 

Avvio attività di impresa costituita senza avvio attività (già dichiarata prevalente)

-

€ 9,00

 

 

Modifica/ampliamento attività

€ 18,00

€ 9,00

-

 

Nomina preposto per ufficio tecnico interno

€ 18,00

€ 9,00

 

Società

Avvio/modifica attività

 

€ 30,00

€ 15,00

-

 

Nomina preposto per ufficio tecnico interno

€ 30,00

€ 15,00

 

Albo delle imprese artigiane

IMPRESA

ISTANZA

DIRITTI SEGRETERIA

DIRITTI QUALIFICA

BOLLO

Impresa individuale

Iscrizione (*)

€ 18,00 - RI+ € 15,00 - AA

€ 9,00

€ 17,50

Iscrizione Albo impresa già iscritta al RI inattiva

€ 15,00 - AA

€ 9,00

-

Iscrizione Albo impresa già attiva al RI (senza modifica dell’attività)

€ 15,00 - AA

-

 € 16,00

Modifica/ampliamento attività

 € 18,00 RI+€ 5,00 AA

€ 9,00

€ 16,00

Società

Avvio/modifica attività

 

€ 30,00 + € 15,00

€ 15,00

-

Iscrizione Albo impresa già attiva al RI (senza modifica dell’attività)

 € 15,00

 

€ 16,00

Modifica/ampliamento attività

€ 30,00 + € 5,00

€ 15,00

 € 16,00

Agli importi sopra indicati va aggiunto il versamento di € 168,00 per Tasse e concessioni governative, da corrispondere all’Agenzia dell’Entrate. Il mancato pagamento delle concessioni governative non comporta la sospensione dell’istanza, che sarà lavorata, ma segnalata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio per il recupero dell’importo non corrisposto.

(*) In caso di prima iscrizione, per le imprese individuali, va aggiunto il pagamento del diritto annuale, che, per l’anno 2023, per le piccole imprese è pari ad € 53,00 e, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, è pari a € 120,00.

 

La legge 11 dicembre 2012, n. 224, ha riformato la disciplina delle attività di autoriparazione unificando, nella nuova sezione “meccatronica”, le precedenti due sezioni “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”.
La stessa legge ha, inoltre, previsto che per le imprese esercenti solo le attività di una delle due pregresse sezioni o solo “meccanica e motoristica” o solo “elettrauto”, ai fini della regolarizzazione dell’attività, la necessità che i preposti alla gestione tecnica frequentino un apposito corso di formazione regionale teorico pratico di n. 40 ore, per l’integrazione delle competenze non possedute. Nella prima versione della norma, il termine per la regolarizzazione delle imprese preesistenti era fissato al 4/1/2018, prorogato successivamente al 4/1/2023.
Con la legge n. 14 del 24/2/2023, il termine in questione è stato ulteriormente prorogato al 4/1/2024.
Per la regolarizzazione è necessario che i responsabili tecnici frequentino, con esito positivo, il corso di formazione regionale o, in alternativa, è possibile consultare gli allegati “B”, “C” e “D” e verificare se il titolo di studio posseduto risulti già abilitante per la “meccatronica”.

In entrambi i casi, è necessario denunciare l’attività di meccatronica al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane, richiedendo le relative abilitazioni, tramite un’istanza telematica completa della seguente documentazione:​​​​​

  • Segnalazione Certificata di Inizio Attività di Meccatronica (SCIA/122), corredata dell’autocertificazione dei requisiti tecnico professionali posseduti (corso di formazione, diploma/attestato abilitante);
  • ricevuta della Comunicazione inviata via PEC al SUAP competente, per l’avvio dell’attività di “meccatronica” nei locali già utilizzati per l’esercizio dell’attività di “meccanica e motoristica” o di “elettrauto”, con la precisazione che non sono state apportate modifiche significative e sostanziali alle strutture ed agli impianti del locale officina;
  • pagamento di € 168,00 per tasse e concessioni governative, tramite conto corrente postale n.8003, a favore dell’Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara, con causale n.”8617”;
  • pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo, previsti nella piattaforma Telemaco (v. paragrafo 7), voce “modifica/ampliamento attività”).

Per le imprese inadempienti, in assenza della comunicazione della cessazione dell’attività, l’Ufficio del Registro Imprese ovvero l’Albo delle Imprese Artigiane avvieranno il procedimento d’ufficio che condurrà alla cancellazione e all’inibizione delle attività di “meccanica-motoristica” oppure di “elettrauto”.
Si ricorda, infine, che coloro che avevano già compiuto 55 anni di età al 5/1/2013, possono proseguire l’attività di “meccanica e motoristica” o di “elettrauto”, fino al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La legge 205/2017 ha introdotto dei percorsi speciali riservati alle imprese di autoriparazione che alla data del 5/1/2013 (data di entrata in vigore della legge 224/2012) erano già iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e abilitate per almeno una delle tre sezioni previste: meccatronica (intesa come possesso di entrambe le precedenti sezioni preesistenti “meccanica e motoristica” ed “elettrauto”), carrozzeria, gommista.
Tali imprese possono ottenere l’immediata abilitazione alla/e sezione/i mancante/i, esclusivamente con la frequenza, con esito positivo, di speciali corsi regionali di qualificazione, senza la necessità di effettuare, per la sezione di cui si chiede l’abilitazione, l’esperienza professionale presso imprese del settore.

Gli standard professionali e i requisiti minimi dei percorsi speciali sono stati approvati dalla Conferenza Stato Regioni in data 12/07/2018 e sono stati nel seguente modo:

 

  • per l’abilitazione alla meccatronica, corso di n.400 ore di “Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni”;
  • per l’abilitazione al gommista, corso di n. 150 ore;
  • per l’abilitazione alla carrozzeria, corso di n. 180 ore.

Tali disposizioni non sono applicabili a coloro che al 5/1/2013 (data di entrata in vigore della legge 224/2012) erano abilitati per una sola delle soppresse sezioni meccanica e motoristica o elettrauto.
 

 

AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C21 nel file contenente il modello Scia/122 e/o Rt/122.

Scarica gli allegati relativi all'attività di autoriparazione:

Allegato A, Elenco degli attestati e dei titoli non immediatamente abilitanti
Allegato B, Elenco delle lauree immediatamente abilitanti
Allegato C, Elenco dei diplomi immediatamente abilitanti
Allegato D, Corsi professionali e formativi "tecnico meccatronico delle autoriparazioni" (delibera giunta regionale Lazio n. 719 del 28/10/2014)
Allegato E, Elenco soggetti da sottoporre alla verifica antimafia

Per stampare la guida completa cliccare qui

 

Chi contattare per questo servizio?

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche
Ufficio competente: Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Indirizzo e-mail: abilitazioni@rm.camcom.it
Orari: La presentazione delle istanze deve avvenire per via telematica
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06  dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.

 

ultima modifica: martedì 26 settembre 2023

Moduli

SCIA122

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Scarica (319 kb) File con estensione pdf

 Rt122

Nomina e/o sostituzione di responsabile tecnico (Attività di autoriparazione)
Scarica (337 kb) File con estensione pdf

Rt122 - Foglio aggiunto

Nomina e/o sostituzione di responsabile tecnico - Foglio aggiunto (Attività di autoriparazione)
Scarica (260 kb) File con estensione pdf

Per attività regolamentate con requisiti

Dichiarazione nulla osta antimafia
Scarica (293 kb) File con estensione pdf