Le istanze per attività abilitanti prive di SCIA, o con SCIA non sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal preposto alla gestione tecnica (se previsto), saranno rigettate con Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Tali istanze, infatti, essendo prive delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non producono effetti giuridici e non autorizzano l'avvio delle stesse attività.L’art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER).
Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l’installazione e la manutenzione di:
- caldaie, caminetti e stufe a biomassa
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
- sistemi geotermici a bassa entalpia
- pompe di calore
Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER devono frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).
Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).
Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l’obbligo, entro il 31/12/2019, di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.
L’attività di installazione degli impianti posti al servizio degli edifici (indipendentemente dalla destinazione d’uso) collocati sia all’interno degli stessi sia delle relative pertinenze è disciplinata dal Decreto Ministeriale n. 37/2008.
Gli impianti sono così classificati:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere, ovvero:
- impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, ossia i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina (compresi quelli posti all'esterno degli edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici medesimi) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere;
- impianti di autoproduzione di energia elettrica fino a 20 kw nominali (ad esempio impianti fotovoltaici, impianti eolici, etc.);
- impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere automatiche (predisposizione delle opere elettro‐meccaniche necessarie al funzionamento degli automatismi nonché alla loro posa in opera) le “tende da sole motorizzate” possono essere assimilate agli impianti di “automazione di porte, cancelli e barriere”;
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- sistemi di protezione contro le sovratensioni;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere, ovvero:
- impianti radiotelevisivi, le antenne (incluse quelle paraboliche) e gli impianti elettronici, intesi quali componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa;
- impianti di sicurezza (antifurto o antintrusione) ad installazione fissa;
- connessioni fisiche interne agli edifici dei sistemi di comunicazione elettronica e telematica, come le reti LAN ed internet;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali, ovvero:
- gli impianti di riscaldamento (indipendentemente dalla loro potenzialità), ossia il complesso di prodotti destinati alla regolazione della temperatura degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari;
- gli impianti di riscaldamento e l’installazione di pannelli solari termici (da associare alla lettera D) per il relativo impianto idraulico di distribuzione;
- installazione e manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari termici su edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore;
- l’installazione di banchi e celle frigorifere (ad uso commerciale, industriale o sanitario), gli impianti di refrigerazione per supermercati, le centrali frigorifere e la refrigerazione di serbatoi ad uso alimentare;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie, ovvero:
- tubazioni e dispositivi per l’allacciamento all’acquedotto ed il collegamento alla rete fognaria o agli altri sistemi di smaltimento, nonché per la distribuzione di acqua potabile e di acqua calda all’interno dell’edificio, rientrano in quest’ambito anche gli impianti di alimentazione delle piscine e gli impianti di irrigazione fissi;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, ovvero:
- distribuzione e all’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, incluso quello medicale per uso ospedaliero e simili. In tale ambito sono compresi: 1) l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori; 2) l'installazione ed i collegamenti degli apparecchi utilizzatori (ad esempio il generatore di calore‐caldaia); 3) le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto; 4) le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- la manutenzione dei serbatoi GPL, se non eseguita dalle imprese distributrici, può essere svolta soltanto da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili (attività soggetta anche alle prescrizioni del D.P.R. n.162/1999, in attuazione alle direttive n.95/16/CE e n.2006/42/CE, che prevede, per la manutenzione, il possesso del Patentino rilasciato dalla Prefettura);
g) impianti di protezione antincendio, ovvero:
- impianti di alimentazione di idranti;
- impianti di estinzione di tipo automatico e manuale;
- impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.
Attività escluse dall’ambito di applicazione del DM n.37/2008:
- progettazione degli impianti;
- manutenzione ordinaria degli impianti, ad eccezione della manutenzione ordinaria dell’impianto termico (lettera C) e quella effettuata sui serbatoi GPL (lettera E);
- installazione di impianti di produzione di energia superiori a 20 Kw nominale, connessi esclusivamente alla rete del fornitore e senza alcun collegamento con l’impianto dell’utente finale;
- impianti elettrici ed elettronici non collegati agli edifici (luminarie, palchi e stand);
- gli impianti telefonici interni (trasmissione fonia/dati) collegati a rete pubblica;
- la manutenzione ordinaria degli ascensori e dei montacarichi (per la quale è, tuttavia, prevista la necessità di avvalersi di personale munito di apposito certificato di abilitazione rilasciato dalla Prefettura);
- l’attività di pulizia e di manutenzione della canna fumaria dei camini, compresa la video ispezione;
- gli apparecchi “plug and play”, ossia quelle apparecchiature che possono essere connesse e sconnesse dall’utilizzatore sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal costruttore (es.: POS).
Ai fini dell’avvio dell’attività di installazione degli impianti le imprese devono trasmettere la relativa denuncia telematica al Registro delle Imprese ovvero all’Albo delle Imprese Artigiane, corredata della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, contenente la nomina di un preposto alla gestione tecnica in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività.
La ricevuta di trasmissione della SCIA, legittima l’avvio dell’attività.
Le pratiche prive di SCIA o con SCIA non firmata sono improduttive di effetti giuridici, vengono immediatamente rifiutate dall’ufficio, senza la possibilità di un’integrazione successiva, in quanto l’attestazione del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività è condizione necessaria per l’avvio dell’attività.
In fase di contraddittorio del procedimento amministrativo per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività, non è possibile modificare o individuare in un momento successivo il soggetto preposto alla gestione tecnica dell’attività. Anche in tal caso la pratica viene rifiutata con l’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività.
3.1) Immedesimazione
Il preposto alla gestione tecnica è il soggetto a cui è attribuita la responsabilità della conduzione tecnica dell’impresa, quindi deve avere con quest’ultima un “rapporto di immedesimazione” che gli consenta, per gli aspetti inerenti l’attività, di agire in nome e per conto della stessa.
Il preposto alla gestione tecnica per essere correttamente immedesimato deve essere:
- titolare/legale rappresentante;
- lavoratore dipendente (in regime di full time, o part-time, con apporto lavorativo pari o superiore a 20 ore settimanali);
- socio lavoratore (non possono ricoprire la qualifica di socio lavoratore i soci accomandanti delle S.a.S.);
- familiare collaboratore (solo per le imprese individuali);
- procuratore, esclusivamente con procura institoria regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese.
Il preposto alla gestione tecnica può svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con qualsiasi altra attività continuativa.
Tale incompatibilità non si applica ai titolari e ai legali rappresentanti preposti alla gestione tecnica dell’attività (V. parere MISE alla CCIAA di Savona prot. n. 32694 del 10/10/2008).
Nelle imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, il preposto alla gestione tecnica deve essere necessariamente il titolare dell’impresa o il socio prestatore d’opera.
3.2) Requisiti tecnico-professionali
Il responsabile tecnico deve possedere in alternativa uno dei requisiti tecnico professionali, elencati nell’art. 4 del DM n.37/2008 ed esplicitati nei paragrafi seguenti.
I diversi requisiti tecnico professionali vengono riportati con l’indicazione della documentazione da autocertificare/allegare per consentire le necessarie verifiche da parte dell’ufficio. Si precisa che se la documentazione è allegata in copia sarà possibile una valutazione dei requisiti più veloce e puntuale da parte del responsabile del procedimento. Viceversa, se la documentazione è autocertificata (per gli atti e i fatti soggetti ad autocertificazione), è necessario indicare puntualmente tutti i dati utili per la successiva verifica delle dichiarazioni rese presso gli enti competenti. Qualora le autocertificazioni non venissero confermate, l’ufficio provvederà alla cancellazione dell’attività e all’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione della stessa.
I requisiti validi sono:
Titolo di studio
Laurea o diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta (vedi tabella “A”)
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE/AUTOCERTIFICARE
Diploma di laurea
Sono immediatamente abilitanti, senza necessità di effettuare un’esperienza professionale presso imprese abilitate, i Diplomi degli Istituti Tecnici Superiori I.T.S., rilasciati dalle Scuole ad alta Specializzazione Tecnologica. Tali percorsi, hanno di norma una durata biennale e si articolano in semestri, con un numero di ore formative pari a 1800/2000, nell’ambito dei quali sono previsti anche stage della durata di almeno il 30% del monte ore complessivo. Tali diplomi sono previsti dal Decreto interministeriale del 7/9/2011, sono di recente attuazione (anno formativo 2011-2012) e, di conseguenza, non si è ancora costituita una prassi interpretativa.
a) TITOLO DI STUDIO ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
Diploma di qualifica conseguito al termine della scuola secondaria del secondo ciclo (v. tabella “B”) con specializzazione attinente l’attività, integrato da un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore.
Per le sole attività inerenti la lettera D) l’esperienza è ridotta ad un anno.
L’esperienza lavorativa deve essere stata effettuata in qualità di lavoratore iscritto all’INAIL e all’INPS (con mansioni tecnico manuali e non amministrativo/contabili), in una delle seguenti figure:
- titolare, amministratore, socio;
- collaboratore familiare;
- dipendente operaio.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE/AUTOCERTIFICARE
Diploma;
UNILAV (solo per le esperienze effettuate in qualità di dipendente);
Estratto contributivo;
Situazione anagrafica e classificativa INAIL, da cui risulti il nominativo dell’assicurato (solo per le esperienze effettuate in qualità di titolare, collaboratore familiare e socio);
Attestazione di servizio, redatta come dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il datore di lavoro attesta la tipologia di impianti su cui è stata effettuata la prestazione lavorativa;
Buste paga (una per ogni anno di lavoro).
b) ATTESTATO DI FORMAZIONE ED ESPERIENZA PROFESSIONALE
Titolo o attestato di formazione conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore.
Per le sole attività inerenti la lettera D) l’esperienza è ridotta a due anni.
L’esperienza lavorativa deve essere stata effettuata in qualità di lavoratore iscritto all’INAIL e all’INPS (con mansioni tecnico manuali e non amministrativo/contabili), in una delle seguenti figure:
- titolare, amministratore, socio;
- collaboratore familiare;
- dipendente operaio.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE/AUTOCERTIFICARE
Attestato di formazione professionale;
UNILAV (solo per le esperienze effettuate in qualità di dipendente);
Estratto contributivo;
Situazione anagrafica e classificativa INAIL, da cui risulti il nominativo dell’assicurato (solo per le esperienze effettuate in qualità di titolare, collaboratore familiare e socio);
Attestazione di servizio, redatta come dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale il datore di lavoro attesta la tipologia di impianti su cui è stata effettuata la prestazione lavorativa;
Buste paga (una per ogni anno di lavoro).
c) ESPERIENZA PROFESSIONALE SPECIALIZZATA IN QUALITÀ DI DIPENDENTE (TITOLARE, SOCIO E COLLABORATORE FAMILIARE)
Esercizio dell’attività di installazione di impianti presso un’impresa regolarmente abilitata del settore, per almeno tre anni in qualità di dipendente con la qualifica di operaio specializzato. Corrispondono all’inquadramento contrattuale dell’operaio specializzato i seguenti livelli contrattuali:
- Contratto Metalmeccanica – industria, livelli: C2 – C3 -B1 -B2 (I livelli contrattuali corrispondenti all’operaio specializzato e precedenti al 2001 erano i seguenti: IV - V – V/superiore – VI)
- Contratto Metalmeccanica – piccola e media industria, livelli: IV - V – VI
- Contratto Metalmeccanica – artigianato, livelli: IV - III - II bis
- Contratto Edilizia – piccola industria, livelli: III - IV
L’art. 4, comma 2 del DM n.37/2008, prevede che la prestazione lavorativa svolta con la qualifica di operaio specializzato possa svolgersi anche in forma di “collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari”, per tale fattispecie l’ufficio si riserva di chiedere documentazione che supporti la qualificazione dell’esperienza maturata.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE/AUTOCERTIFICARE
UNILAV (solo per le esperienze effettuate in qualità di dipendente);
Estratto contributivo;
Attestazione di servizio, redatta come dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quali il datore di lavoro attesta la tipologia di impianti su cui è stata effettuata la prestazione lavorativa;
Buste paga (una per ogni anno di lavoro).
d) ESPERIENZA PROFESSIONALE NON SPECIALIZZATA
Esercizio dell’attività di installazione di impianti per almeno sei anni continuativi presso un’impresa regolarmente abilitata del settore.
Per le sole attività inerenti la lettera D) l’esperienza è ridotta a quattro anni.
L’esperienza lavorativa deve essere stata effettuata in qualità di lavoratore iscritto all’INAIL e all’INPS (con mansioni tecnico manuali e non amministrativo/contabili), in una delle seguenti figure:
- titolare, amministratore, socio;
- collaboratore familiare;
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE/AUTOCERTIFICARE
Situazione anagrafica e classificativa INAIL, da cui risulti il nominativo dell’assicurato.
e) SOGGETTI GIÀ ABILITATI E CASI PARTICOLARI
Sono in possesso di validi requisiti tecnico-professionali:
- i soggetti già nominati responsabili tecnici (anche presso altre Camere di Commercio) abilitati all’esercizio dell’attività (limitatamente alla tipologia di impianti per la quale è stata già riconosciuta l’abilitazione). Su tali abilitazioni, l’ufficio si riserva, comunque, di effettuare approfondimenti istruttori e proprie valutazioni;
- i titolari, gli amministratori e i soci lavoranti di società, regolarmente iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane ovvero nel Registro delle Imprese, con l’esercizio dell’attività di installazione di impianti, che possano dimostrare di aver esercitato almeno un anno di attività prima del 13/03/1990, data di entrata in vigore della legge 46/1990 (art. 6 Legge n.25/1996 e Circolare n. 3562/C del 7/7/2003), con regolare iscrizione all’INAIL e all’INPS.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE/AUTOCERTIFICARE
Situazione anagrafica e classificativa INAIL, da cui risulti il nominativo dell’assicurato (solo per le esperienze effettuate in qualità di titolare, amministratore e/o socio lavorante di società).
3.3) Ulteriori requisiti per installatori e manutentori di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER)
L’art. 15 del D.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013 e convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria per i responsabili tecnici delle imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER). Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l’installazione e la manutenzione di:
- caldaie, caminetti e stufe a biomassa;
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici;
- sistemi geotermici a bassa entalpia;
- pompe di calore.
In particolare, soltanto coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 ovvero con titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), devono ampliare i propri requisiti professionali frequentando con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).
Inoltre, per tutti i preposti alla gestione tecnica che operano nell’ambito degli impianti FER, è stato introdotto l’obbligo (la cui prima scadenza era fissata al 31/12/2019) di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.
3.4) Precisazioni e casi particolari
Per i titoli di studio e le esperienze professionali conseguiti all’estero è necessario, prima dell’invio dell’istanza, ottenere un apposito riconoscimento presso il Ministero dello Sviluppo Economico (per info: http://www.sviluppoeconomico.gov.it - sezione “per il cittadino”).
I periodi di lavoro indicati in tutto il paragrafo 3), che consentono di maturare il requisito tecnico professionale si riferiscono a contratti di lavoro full time. Pertanto, per le esperienze professionali maturate in regime di part-time o full time ma presso imprese in cui il preposto alla gestione tecnica è stato immedesimato con l’impresa in regime di part-time, il periodo di lavoro viene proporzionalmente riparametrato sulla base dell’effettiva esperienza professionale maturata.
L’esperienza lavorativa può essere maturata anche presso imprese non installatrici di impianti, ma che curano l’installazione e la manutenzione dei propri impianti aziendali, ovvero presso i cosiddetti Uffici Tecnici Interni. In questo caso, la prestazione può essere considerata idonea solamente se l’impresa presso cui è stata effettuata l’esperienza lavorativa ha regolarmente dichiarato al Registro delle Imprese il proprio Ufficio Tecnico Interno e la nomina di un responsabile tecnico in possesso dei necessari requisiti tecnico – professionali.
In caso di sostituzione del preposto alla gestione tecnica è necessario dimostrare, con corrispondente modello UNILAV di cessazione, che la data di cessazione dalla qualifica corrisponda esattamente alla data di cessazione del rapporto lavorativo.
Per i principali orientamenti e pareri espressi dal Ministero dello Sviluppo Economico sui requisiti per l’esercizio dell’attività di installazione di impianti è possibile consultare il Massimario
Per il rispetto dei requisiti di onorabilità è necessario che nessuno dei soggetti previsti dall’art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 (v. tabella “D”) sia stato destinatario di un provvedimento di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del medesimo decreto legislativo.
Per svolgere l’attività di installazione degli impianti con la qualifica di imprenditore artigiano è necessario, oltre al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6, 7 e 9 della legge regionale 3/2015, che l’abilitazione tecnico professionale per l’esercizio dell’attività sia posseduta dal titolare, per le imprese individuali, da un socio, per le società. Non è, comunque, possibile che la qualifica di preposto alla gestione esterna sia acquisita anche da soggetti diversi dal titolare o dai soci.
L’imprenditore artigiano è colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare, l’attività svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o in forma collettiva attraverso società, anche cooperative, con esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) nella società in nome collettivo, che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
b) nella società in accomandita semplice, che ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano;
c) nella società a responsabilità limitata unipersonale, che il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
d) nella società a responsabilità limitata pluripersonale, che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo;
e) nella società cooperativa, che la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresenti la maggioranza nell’organo amministrativo.
Le istanze al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane devono essere effettuate tramite la Comunicazione Unica, con gli applicativi Starweb, Fedra, Dire o programmi compatibili e trasmesse per via telematica. L’istanza per il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di installazione di impianti deve essere trasmessa alla Camera di Commercio in cui l’impresa ha sede legale, indipendentemente dal luogo di esercizio dell’attività.
6.1) Imprese individuali
Le imprese individuali devono predisporre l’istanza telematica con il modello I1, in caso di nuova iscrizione e il modello I2, in caso di modifica di impresa già iscritta (anche se inattiva) e l’intercalare P, per la nomina del preposto alla gestione tecnica (da compilare sempre anche quando tale figura coincide con il titolare - per la sola iscrizione dell’imprenditore individuale artigiano (pratica predisposta con modello I1) l’intercalare P non deve essere inserito).
Nella modulistica l’attività deve necessariamente essere descritta secondo la declaratoria prevista dal DM n.37/2008 (v. paragrafo 1) e utilizzare per ciascuna lettera di attività di cui viene segnalato l’avvio, la descrizione riportata in corsivo).
La data di avvio dell’attività deve sempre coincidere con la data di invio della prima istanza (e mai con la data degli eventuali reinvii effettuati ad integrazione/correzione). All’istanza telematica deve essere allegato:
- modello SCIA sottoscritto dal titolare e dal preposto alla gestione tecnica, con il proprio dispositivo di firma digitale o, in alternativa, sottoscritto con firma autografa e riportante in allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i sottoscrittori;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico professionali (vedi paragrafo 3);
- modello per l’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (v. tabella “C”).
L’istanza deve essere trasmessa con la firma digitale del titolare o, in alternativa, tramite un dottore commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, nel quadro note del modello deve inserire la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto (nome cognome) dott. Commercialista, dichiara di essere iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperi contabili della provincia di ___, al n. ___, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale e di essere stato incaricato dal titolare dell’impresa, il sig. (nome cognome) all’assolvimento del presente adempimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 1 del d.gls 139/2015”.
Qualora l’istanza sia firmata dal titolare ma venga trasmessa attraverso il canale telematico di un intermediario è necessario che il titolare firmi tutti gli allegati e che la distinta sia firmata anche dall’intermediario, per l’accettazione della domiciliazione delle comunicazioni inerenti l’istanza.
6.2) Società
I soggetti collettivi devono predisporre l’istanza telematica con il modello S5 e l’intercalare P, per la nomina del preposto alla gestione tecnica (da compilare sempre anche quando tale figura coincide con persone già titolari di carichi o qualifiche).
Nella modulistica l’attività deve necessariamente essere descritta secondo la declaratoria prevista dal DM n.37/2008 (v. paragrafo 1) e utilizzare per ciascuna lettera di attività di cui viene segnalato l’avvio, la descrizione riportata in corsivo).
La data di avvio dell’attività deve sempre coincidere con la data di invio dell’istanza(e mai con la data degli eventuali reinvii effettuati ad integrazione/correzione). All’istanza deve essere allegato:
- modello SCIA sottoscritto dal legale rappresentante e dal preposto alla gestione tecnica, con i dispositivi di firma digitale o, in alternativa, con firma autografa riportante in allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità di entrambi i sottoscrittori;
- documentazione comprovante il rispetto dei requisiti tecnico professionali (vedi paragrafo 3);
- modello per l’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità per ciascuno dei soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs n. 159/2011 (v. tabella “C”).
L’istanza deve essere trasmessa con la firma digitale del legale rappresentante o, in alternativa, tramite un dottore commercialista iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili che, nel quadro note del modello deve inserire la seguente dichiarazione:
“Il sottoscritto (nome cognome) dott. Commercialista, dichiara di essere iscritto nella sezione A dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli esperi contabili della provincia di ___, al n. ___, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dell’esercizio dell’attività professionale e di essere stato incaricato dal legale rappresentante della società, il sig. (nome cognome) all’assolvimento del presente adempimento, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 1 del d.gls 139/2015”
Qualora l’istanza sia firmata dal legale rappresentante ma venga trasmessa attraverso il canale telematico di un intermediario è necessario che il legale rappresentante firmi tutti gli allegati e che la distinta sia firmata anche dall’intermediario, per l’accettazione della domiciliazione delle comunicazioni inerenti l’istanza.
Registro delle Imprese
IMPRESA |
ISTANZA |
DIRITTI SEGRETERIA |
DIRITTI QUALIFICA |
BOLLO |
---|---|---|---|---|
Impresa individuale |
Iscrizione (*)
|
€ 18,00 |
€ 9,00 |
€ 17,50 |
Impresa individuale |
Avvio attività (già dichiarata prevalente) |
- |
€ 9,00 |
|
Impresa individuale |
Modifica/ampliamento attività |
€ 18,00 |
€ 9,00 |
- |
Impresa individuale |
Nomina preposto per ufficio tecnico interno |
€ 18,00 |
€ 9,00 |
|
Società |
Avvio/modifica attività
|
€ 30,00 |
€ 15,00 |
- |
Società |
Nomina preposto per ufficio tecnico interno |
€ 30,00 |
€ 15,00 |
|
Albo delle Imprese Artigiane
IMPRESA |
ISTANZA |
DIRITTI SEGRETERIA |
DIRITTI QUALIFICA |
BOLLO |
---|---|---|---|---|
Impresa individuale |
Iscrizione (*) |
€ 18,00 - RI+ € 15,00 - AA |
€ 9,00 |
€ 17,50 |
Iscrizione Albo impresa già iscritta al RI inattiva |
€ 15,00 - AA |
€ 9,00 |
- |
|
Iscrizione Albo impresa già attiva al RI (senza modifica dell’attività) |
€ 15,00 - AA |
- |
€ 16,00 |
|
Modifica/ampliamento attività |
€ 18,00 RI+€ 5,00 AA |
€ 9,00 |
€ 16,00 |
|
Società |
Avvio/modifica attività
|
€ 30,00 + € 15,00 |
€ 15,00 |
- |
Iscrizione Albo impresa già attiva al RI (senza modifica dell’attività) |
€ 15,00 |
|
€ 16,00 |
|
Modifica/ampliamento attività |
€ 30,00 + € 5,00 |
€ 15,00 |
€ 16,00 |
Agli importi sopra indicati va aggiunto il versamento di € 168,00 per Tasse e concessioni governative, da corrispondere all’Agenzia dell’Entrate. Il mancato pagamento delle concessioni governative non comporta la sospensione dell’istanza, che sarà lavorata, ma segnalata all’Agenzia delle Entrate competente per territorio per il recupero dell’importo non corrisposto.
(*) In caso di prima iscrizione, per le imprese individuali, va aggiunto il pagamento del diritto annuale, che, per l’anno 2022, per le piccole imprese è pari ad € 53,00 e, per le imprese iscritte nella sezione ordinaria, è pari a € 120,00.
Gli “Uffici tecnici interni”, previsti dall’art.2 del D.M. n.37/2008, sono strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte alla realizzazione e manutenzione dei soli impianti aziendali, i responsabili di tali uffici per poter esercitare devono, comunque, essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall’art.4.
Pertanto, le imprese non installatrici, qualora abbiano istituito appositi uffici tecnici interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile tecnico è stato appositamente abilitato.
Per l’abilitazione del responsabile tecnico dell’ufficio tecnico interno, si evidenziano due possibilità:
a) impresa iscritta nel Registro delle Imprese: inviare, con l’applicativo Comunica, istanza telematica per la nomina del responsabile tecnico, allegando il modello RT/37 per l’autocertificazione dei requisiti, il documento d’identità in corso di validità dello stesso responsabile, verbale di costituzione dell’ufficio tecnico interno;
b) impresa non iscritta nel Registro delle Imprese: inviare il modello RT/37 per l’autocertificazione dei requisiti, il documento d’identità in corso di validità dello stesso responsabile, verbale di costituzione dell’ufficio tecnico interno, all’indirizzo PEC: artigianatoaccertamenti@rm.legalmail.camcom.it.
La dichiarazione di conformità viene rilasciata al committente al termine dei lavori da parte dell’impresa installatrice, che ne trasmette copia anche allo Sportello Unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto. Successivamente la copia della dichiarazione viene trasmessa alla Camera di Commercio per la verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge, in caso di mancato riscontro la Camera eleva un verbale di infrazione amministrativa.
Le copie delle dichiarazioni di conformità vengono conservate dalla Camera per il periodo di un anno, così come previsto dal massimario dello scarto degli atti di archivio delle Camere di Commercio.
Scarica le tabelle impiantistica:
Tabella A, elenco delle lauree immediatamente abilitanti,
Tabella B, elenco dei diplomi abilitanti unitamente all'esperienza professionale,
Tabella C, elenco attestati di qualificazione professionale abilitanti,
Tabella D, elenco soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.
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Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.
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