Le istanze per attività abilitanti prive di SCIA, o con SCIA non sottoscritta dal legale rappresentante e/o dal preposto alla gestione tecnica (se previsto), saranno rigettate con Provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese.
Tali istanze, infatti, essendo prive delle autocertificazioni sul possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, non producono effetti giuridici e non autorizzano l'avvio delle stesse attività.Le attività di facchinaggio, nonché tutte le attività complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, sono soggette all'iscrizione nel Registro delle Imprese.
Dal 04/09/2003 con Decreto Interministeriale n.221/2003, sono state introdotte sostanziali innovazioni per le imprese che svolgono attività di facchinaggio.
Rientrano in tale attività:
1) portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all' art.21 della legge 28 gennaio 1994, n.84, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
Devono denunciare l'esercizio dell'attività di facchinaggio:
- Le imprese che, in forma individuale o societaria, svolgono una o più attività tra quelle sopra specificate;
- I consorzi con attività esterna (ex art.2612 c.c.), i quali devono indicare, al momento della denuncia dell'attività, una o più imprese del consorzio affidatarie dei servizi ed in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria, tecnico organizzativa e di onorabilità
- Gli enti che esercitano tali attività, e non svolgono quella commerciale in via prevalente (presentano denuncia al Repertorio Economico Amministrativo).
I facchini non imprenditori (D.P.R. 342 del 18/04/94 ) non sono soggetti all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Le imprese che hanno sede in uno stato dell'Unione Europea e che intendano svolgere l'attività in Italia devono essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa dello stato di provenienza.
Nel caso l'attività sia svolta in forma artigiana vedere l'apposita documentazione da presentare per le imprese artigiane.
ClassificazioneLe imprese di facchinaggio vengono classificate in base al volume di affari, al netto dell'IVA, realizzato in media nell'ultimo triennio nello specifico ambito di attività. Le imprese attive da meno di tre anni, ma non meno di due, accedono alle fasce di classificazione sulla base della media del volume di affari di tale periodo.
Le imprese di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore ai due anni di attività vengono inserite nella fascia iniziale.
Le fasce vengono così suddivise:
a) inferiore a 2,5 milioni di euro;
b) da 2,5 a 10 milioni di euro;
c) superiore a 10 milioni di euro.
L'impresa, limitatamente all'attività di facchinaggio, fornisce l'elenco dei servizi eseguiti nel periodo di riferimento, con l'indicazione dei compensi ricevuti. La variazione negativa della fascia di classificazione di appartenenza, deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, in ogni altro caso la comunicazione rimane facoltativa.
Documentazione da presentare
Inizio attività
In applicazione di quanto disposto dall’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., le imprese sono tenute a presentare Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) all’ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale, utilizzando il modello Scia/221, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese, nei quali dovrà indicare l’attività che intende svolgere.
Variazione fascia di classificazione
Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la variazione della fascia di classificazione contestualmente al verificarsi dell’evento, presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, nonché il modello Fascia/221.
AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C23 nel file contenente il modello Scia/221 o Fascia/221.
Le denunce di iscrizioni/modificazioni di dati R.E.A. per società ed enti collettivi sono tenute al pagamento di Euro 65,00 (se presentate su supporto informatico digitale), ovvero di Euro 45,00 (se presentate in modalità telematica). Le denunce di iscrizioni/modificazioni relative ad imprese individuali sono tenute al pagamento di Euro 32,00 (se presentate su supporto informatico digitale), ovvero di Euro 27,00 (se presentate in modalità telematica). Inoltre, occorre effettuare il pagamento di Euro 168,00 sul c/c 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative (tale versamento deve essere effettuato nei casi di inizio attività ed ampliamento dell'attività esercitata). |
Chi contattare per questo servizio?
Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.
Moduli
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