Sezione salto di blocchi

A seguito del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge n. 40 del 02/04/2007 l’esercizio delle attività di facchinaggio non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 del D.I. 30/06/2003 n. 221, pertanto l’attività di facchinaggio può essere esercitata anche in assenza del preposto alla gestione tecnica, deve comunque essere dimostrato il possesso dei requisiti di onorabilità.

Requisiti di onorabilità:

  • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta riabilitazione;
  • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza e/o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  • mancata comminazione di pena accessoria relativa all'interdizione all'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese;
  • mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n. 1423, 31/05/1965 n. 575 e 13/09/1982 n 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso;
  • assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge del 3/4/01 n. 142;
  • assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960 n. 1369.
    Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:
    • il titolare dell'impresa individuale e l'institore o il direttore che questi abbia preposto all'esercizio;
    • dell'impresa;
    • tutti i soci delle S.n.c.;
    • i soci accomandatari per le S.a.s. e S.a.p.a.;
    • tutti gli amministratori per ogni tipo di società compreso le cooperative.

Comunicazione antimafia

Le modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. 218/2012, hanno ampliato i soggetti ed operatori da sottoporre alla verifica antimafia.
In base a tali disposizioni, ogniqualvolta l’impresa presenti un modello di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), deve allegare il modello Comunicazione Antimafia.
I soggetti tenuti alla sottoscrizione del modello “comunicazione antimafia” sono elencati alla pagina 2 del suddetto modello.

ultima modifica: martedì 20 luglio 2021