La Camera di Commercio di Roma è lieta di informarvi che, a partire dal 28 maggio, gli Assistenti Virtuali "Adriano e Sabina" sono presenti, oltre ai canali del Sito Camerale e dell'app impresa italia, anche su WhatsApp al numero 06 52082888.
Basterà utilizzare il seguente link diretto, sia da cellulare che da pc, per avviare la conversazione: https://wa.me/390652082888 oppure salvare il numero in rubrica ed inviare un messaggio WhatsApp direttamente dal proprio telefono o - tramite WhatsApp Web - dal proprio PC.
Anche tramite Whatsapp, Adriano e Sabina vi potranno supportare su specifici ambiti di interesse, quali Diritto Annuale, Sanzioni Amministrative, Guida alle attività economiche.
Progettati per fornire risposte sui temi: Diritto Annuale, Sanzioni amministrative e Guida alle attività economiche, Adriano e Sabina sono i nuovi assistenti virtuali della Camera di Commercio di Roma.
Alle loro spalle c’è un team di esperti che monitora le domande poste e le risposte fornite e che interviene in live chat in caso di necessità.
Al momento è online una prima fase di sperimentazione, durante la quale imprese, professionisti e cittadini possono conversare con gli assistenti per ottenere informazioni e supporto operativo.
Nel tempo, il sistema si evolverà per coprire ulteriori ambiti tematici.
Adriano e Sabina introducono un nuovo modello di interazione con gli utenti dalla Camera di Commercio di Roma.
Vi invitiamo a provare Adriano e Sabina cliccando sull'icona in basso a destra nella pagina.
Le sanzioni amministrative del Registro Imprese vengono elevate per le domande di iscrizione al Registro Imprese o per le denunce al Repertorio Economico Amministrativo presentate oltre il termine generale di 30 giorni dalla data dell’atto o dell’evento (L. 340/2000 art. 18 comma 6).
Termini differenti sono previsti da disposizioni particolari, pertanto - per eventuali approfondimenti in merito - si invita a consultare la sezione "Guide e Manuali".
Calcolo Dei Termini Il termine si calcola a partire dal giorno successivo alla data dell’atto o dell’evento (art. 1187 c.c.).
Se il termine cade di sabato o di giorno festivo, la presentazione della domanda si considera tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n.558/1999).
A Chi Si ApplicanoLe sanzioni si applicano:
- a tutti i soggetti obbligati per legge alla richiesta di iscrizione, denunce al Repertorio Economico o deposito (art. 5 L. n. 689/1981);
- alla società, in quanto responsabile in solido (art. 6 L. 689/81).
Ciascun soggetto obbligato deve pagare la singola sanzione più le spese di procedimento. In alternativa, la società, come obbligato in solido, può effettuare il pagamento dell’importo totale delle sanzioni e delle spese di procedimento, liberando così i singoli trasgressori.
Le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, cioè in carica al 31° giorno dalla data dell'evento.
Esempi di soggetti obbligati:
- impresa individuale: il titolare
- società semplici: ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori
- società in nome collettivo o in accomandita semplice: ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori
- consorzi: ciascuno degli amministratori
- società estere con stabile organizzazione in Italia: il preposto alla sede secondaria
- società di capitali e cooperative:
- quando i soggetti obbligati sono gli amministratori: tutti gli amministratori
- quando i soggetti obbligati sono i sindaci: tutti i sindaci effettivi
- quando i soggetti obbligati sono l'amministratore e il notaio: tutti gli amministratori e il notaio
- per la nomina degli amministratori, ogni amministratore è obbligato al deposito esclusivamente per la propria nomina.