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Diritti di segreteria e bolli società

Importi relativi ai diritti di segreteria e all’imposta di bollo: adempimenti societariPer ciascuna tipologia di adempimento al Registro delle Imprese da parte di società, si rinvia alle indicazioni della “Guida Nazionale Interattiva agli Adempimenti Societari” nella quale per ogni tipologia di atto è indicato l'importo corrispondente.

Guida agli adempimenti SARI

Atti di conferimento, modifica, revoca/rinuncia della procura (art. 2206 c.c.)
Per tale tipologia di atti, si specificano i seguenti importi:

diritti di segreteria:

  •  società semplici: euro 18
  •  tutte le altre forme giuridiche: euro 90

imposta di bollo:

  • società di persone: euro 59,00
  • società di capitali – cooperative - consorzi: euro 65,00

Presentazione di istanze al Registro Imprese concernenti contestualmente autonomi e distinti adempimenti:
diritti di segreteria:

In caso di presentazione al Registro delle Imprese di domanda di iscrizione avente ad oggetto differenti adempimenti societari, dovranno essere corrisposti i diritti di segreteria previsti per ciascun adempimento.Come precisato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 luglio 2012 e s.m.i.,, dovrà essere corrisposto un solo diritto di importo più elevato solo se i diversi adempimenti sono riferibili al medesimo atto.

imposta di bollo:

per ciascuna domanda, denuncia o atto presentati all'Ufficio del Registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico, deve essere corrisposta la seguente imposta (cfr. D.P.R. 642/1972 recante “T.U. sull’imposta di bollo”, ed in particolare, art 1, comma 1 ter della tariffa parte prima allegata):

  • società di persone: euro 59,00
  • società di capitali: euro 65,00

Come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria, potrà essere corrisposta una sola imposta di bollo solo nel caso in cui i diversi adempimenti oggetto della stessa domanda vengano deliberati con il medesimo atto.
Modalità di pagamento per le pratiche inviate in modalità telematicaLe modalità di pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per le pratiche trasmesse telematicamente sono stabilite, a seconda dei casi, nelle convenzioni Telemaco Pay e nelle convenzioni nazionali stipulate direttamente con gli ordini professionali o con le Associazioni di categoria.
Modalità di pagamento per le pratiche presentate su supporto informaticoDa lunedì 1 marzo 2021, gli importi dovuti per ogni istanza dovranno essere versati, come previsto dal D.L. 76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale convertito in L. 120/2020), esclusivamente attraverso il sistema PagoPa.
Si invita, pertanto, relativamente alle domande rivolte al Registro delle Imprese per soggetti societari, a contattare l'ufficio all'indirizzo e-mail: attisocietari@rm.camcom.it, per dettagli e puntuali indicazioni a riguardo.

Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, laddove prevista, verranno prelevati direttamente dal fondo utente; per le pratiche su supporto informatico, i suddetti importi possono essere pagati come sopra specificato.

Per le pratiche soggette al pagamento del bollo è necessario impostare la modalità di pagamento in fase di preparazione della distinta:

  • la voce: BOLLO ASSOLTO IN ENTRATA (BOLLO VIRTUALE) si utilizza quando l’imposta deve essere versata tramite l’autorizzazione al bollo virtuale della Camera di Commercio e quindi sarà addebitata con la protocollazione della pratica unitamente al diritto di segreteria;
  • la voce: BOLLO ASSOLTO ALL’ORIGINE (BOLLO VIRTUALE) si utilizza nel caso l’utente abbia già versato l’imposta con la propria autorizzazione al bollo virtuale o attraverso il M.U.I. ai sensi del decreto 22 febbraio 2007;
  • la voce: ESENTE BOLLO va selezionata quando l’impresa (es.: Coop. Sociali) o il tipo di adempimento è in regime di esenzione dall’imposta.

L’imposta di bollo per le pratiche digitali è versata alla Camera di Commercio di Roma dai soggetti obbligati, sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.

Diritto Annuale

Gli importi sono determinati ogni anno con decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per ulteriori informazioni si rinvia al “Diritto Annuale”
In caso di prima iscrizione, il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

  • versamento a mezzo F24, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso il versamento sia già stato effettuato al momento della presentazione della domanda si invita ad allegare il file (ottenuto tramite scanner) contenente il modulo F24 utilizzato per il pagamento.
  • versamento contestuale alla presentazione della domanda, mediante selezione dell’importo dovuto in sede di protocollazione automatica, ovvero mediante autorizzazione all’addebito da parte dell’ufficio nel quadro “note” della pratica

Si ricorda che il mancato versamento del diritto annuale nei termini comporta l’applicazione di una sanzione dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.

ultima modifica: lunedì 26 giugno 2023