È stato pubblicato all’Albo Camerale on line di questa Camera di Commercio l'avviso del Conservatore del Registro delle Imprese, relativo a n.64 provvedimenti di rifiuto, identificati dagli estremi indicati nell'elenco allegato all'avviso stesso, per i quali è stata riscontrata l’impossibilità di procedere alla notifica tramite posta elettronica certificata, per la rilevata mancanza o non validità del domicilio digitale dell’impresa.
La pubblicazione all’Albo Camerale on line ove rimarranno per il periodo dall’8/11/2024 al 25/11/2024, ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Si rammenta che, avverso i provvedimenti di rifiuto, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice del Registro delle Imprese ai sensi degli artt. 2189 c.c. e 11 commi 11 e 12 del D.P.R. n. 581/1995. Il ricorso va presentato entro 8 (otto) giorni decorrenti dal primo giorno successivo alla definizione della pubblicazione all’Albo Camerale on line che tiene luogo della notifica.
L’art. 2272 c.c. stabilisce che le società di persone si sciolgono per le seguenti cause:
1. per il decorso del termine;
2. per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3. per la volontà di tutti i soci;
4. quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5. per le altre cause previste dal contratto sociale.
Si possono verificare due ipotesi:
Scioglimento senza apertura della fase di liquidazione e contestuale cancellazione della società
In questo caso con un’unica domanda, deve essere depositato l’atto del notaio, con la richiesta di iscrizione dello scioglimento e della cancellazione.
Scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore.
In questo caso occorre effettuare due domande. La prima per la richiesta di iscrizione dello scioglimento con apertura della fase di liquidazione e nomina del liquidatore, depositando l’atto notarile.
La seconda domanda deve essere presentata per la richiesta della cancellazione della società.
La richiesta di cancellazione deve essere presentata dal liquidatore con la dichiarazione che il bilancio e il piano di riparto sono stati preventivamente comunicati ai soci, ai sensi dell’art. 2311 c.c. e che gli stessi non sono stati impugnati nel termine di 2 mesi dalla suddetta comunicazione (la dichiarazione va riportata nelle note del modello). Nel caso in cui la cancellazione venga richiesta prima dello scadere dei due mesi, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione con la quale i soci attestano di approvare il piano di riparto e autorizzano il liquidatore a procedere alla cancellazione della società.
La domanda, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata per via telematica o tramite supporto informatico digitale.
La presentazione su supporto informatico (floppy/cd) delle domande digitali di iscrizione e di deposito relative alle società, si effettua esclusivamente su appuntamento
Chi contattare per questo servizio?
Le pratiche relative alle società devono essere presentate per via telematica.
Per ottenere assistenza specialistica nella compilazione e predisposizione delle istanze telematiche (escluse le pratiche sospese), contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per la presentazione delle pratiche su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento (dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 15.00).
L'appuntamento può essere fissato telefonicamente contattando il numero: 06 5208 23 39 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
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