Sezione salto di blocchi

L’impresa artigiana può essere esercitata in forma individuale o collettiva.

In particolare per le forme societarie i requisiti per l’esercizio dell’attività in forma artigiana sono i seguenti: 

a) Nelle società in nome collettivo:

  • la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
  • per le attività di ottico, odontotecnico, ricostruzione unghie e tatuaggi e piercing tutti i soci partecipanti al lavoro devono essere qualificati;
  • per le attività regolamentate (impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, acconciatori, estetisti) almeno uno dei soci partecipanti al lavoro deve essere qualificato.

b) Nelle società in accomandita semplice:

  • ciascun socio accomandatario svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. In ogni caso i soci accomandanti non possono rivestire la qualifica di socio artigiano;
  • per le attività regolamentate (impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, acconciatori, estetisti) almeno un socio accomandatario deve essere qualificato;
  • per le attività di ottico, odontotecnico, ricostruzione unghie, tatuaggi e piercing tutti i soci partecipanti al lavoro devono essere qualificati;
  • i soci accomandanti non sono iscrivibili negli elenchi previdenziali.

c) Nelle società a responsabilità limitata unipersonale:

  • il socio unico svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, rivesta la qualifica di amministratore unico e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

d) Nelle società a responsabilità limitata pluripersonale

  • la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga, in prevalenza, lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza dell'organo amministrativo.
  • per le attività regolamentate (impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, acconciatori, estetisti) almeno un socio lavoratore deve essere qualificato
  • per le attività di ottico, odontotecnico, ricostruzione unghie, tatuaggi e piercing tutti i soci partecipanti al lavoro devono essere qualificati.

e) Nelle società cooperative:

  • la maggioranza dei soci svolga, in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e rappresenti la maggioranza dell'organo amministrativo
  • la maggioranza degli amministratori deve essere rappresentata da soci lavoratori
  • per le attività regolamentate (impiantisti, autoriparatori, imprese di pulizia, acconciatori, estetisti) almeno un socio lavoratore deve essere qualificato;
  • per le attività di ottico, odontotecnico, ricostruzione unghie, tatuaggi e piercing tutti i soci partecipanti al lavoro devono essere qualificati
  • tra i soci e la cooperativa deve essere stato stipulato un distinto contratto di lavoro autonomo.
  • N.B.: Ai fini dell’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane è necessario allegare all’istanza la copia del Regolamento, approvato dall’Assemblea dei soci e depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 142/2001, nel quale devono essere riportate le tipologie di rapporto di lavoro adottate dalla Cooperativa.

f) Nei consorzi e nelle società consortili anche in forma cooperativa:

  • tutte le imprese che costituiscono il soggetto devono essere imprese iscritte nell’Albo delle Imprese Artigiane;

g) Nei consorzi e nelle società consortili in cui partecipano anche micro, piccole e medio imprese non artigiane ed enti pubblici:

  • le imprese artigiane che costituiscono il soggetto devono essere in numero non inferiore ai 2/3 del totale delle imprese e devono detenere il potere di gestione e di rappresentanza.

N.B.: Non possono essere artigiane le società per azioni e in accomandita per azioni.

Esistono poi dei limiti dimensionali che riguardano il numero massimo di dipendenti, soci e familiari che l’impresa artigiana può avere per continuare ad essere considerata tale, con esclusione, parziale, degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio e, totale, dei portatori di handicap. Tali limiti variano a seconda che l’impresa lavori in serie o non in serie, sia dedita alle lavorazioni artistiche e tradizionali, al trasporto o alle costruzioni edili. Per una puntuale indicazione dei limiti dimensionali consultare l’art. 9 della Legge Regionale n.3/2015.

ultima modifica: mercoledì 13 maggio 2020