Le imprese artigiane, iscritte all'Albo da almeno 3 anni, e con i requisiti di seguito riportati, possono richiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.
Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le opere di elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche che costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, o qualificate da particolare creatività innovativa e ingegno, nonché le lavorazioni connesse alla loro realizzazione.
Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio realizzate secondo tecniche e modalità consolidate, tramandate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale o regionale.
Domanda
Per richiedere il riconoscimento di impresa operante nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale è necessario trasmettere un'istanza telematica di modifica, compilata nel riquadro note del modelloI2, per le imprese individuali e S5, per le società, allegando il modello di
domanda (in base al settore di appartenenza) e i seguenti ulteriori allegati
- curriculum professionale del titolare della ditta individuale o di uno dei soci che prendono parte manualmente al lavoro (allegato A2 del modello di domanda);
- la relazione tecnica descrittiva delle fasi produttive e delle tecniche di lavorazione;
- la documentazione fotografica relativa alla dotazione strumentale del laboratorio e ai manufatti/prodotti in esso realizzati;
- ogni altra documentazione idonea a certificare l’attività di impresa e la sua conformità alle caratteristiche previste dal relativo disciplinare di produzione.
L'istanza telematica deve essere in regola con l'imposta di bollo, pari ad € 16.00, il pagamento dei diritti di segreteria del Registro delle Imprese, pari ad € 18.00 e dell'Albo delle Imprese Artigiane, pari ad € 5.00
L'Ufficio può richiedere documentazione integrativa e può, altresì, disporre sopralluoghi presso i laboratori delle aziende richiedenti.
Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale avviene mediante annotazione nell’albo, nella quale è specificata la peculiarità della lavorazione svolta.
- Iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane da almeno 3 anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento della Commissione provinciale per l’artigianato (CPA);
- Attività indicata nella certificazione camerale rientrante in uno dei settori tutelati
- realizzazione prodotti o prestazione servizi connotati dagli elementi essenziali indicati nell'allegato A del regolamento regionale.
Nel caso di consorzi è necessario che almeno i 4/5 delle imprese partecipanti abbiano ottenuto il riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale.
Settori disciplinati ( allegato A del regolamento):
- Abbigliamento su misura
- Cuoi, pelletteria e tappezzeria
- Decorazioni
- Fotografia, riproduzione disegni e pittura
- Legno e affini
- Metalli comuni
- Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini
- strumenti musicali
- tessitura, ricamo e affini
- Vetro, ceramica, pietra e affini
- Carta, attività affini e lavorazioni varie
- Restauro
- Produzione e riparazioni orologi
- Tassidermisti
- Alimentaristi
Il contrassegno di appartenenza all'artigianato artistico e tradizionale è definito nella forma e nelle caratteristiche tecniche ed estetiche dalla Commissione Regionale per l'artigianato.
La struttura regionale vigila sul corretto uso del contrassegno.
E’ vietata l’apposizione del contrassegno su prodotti finiti acquistati da soggetti terzi.
Avverso i provvedimenti di diniego di riconoscimento di impresa operante nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale è ammesso ricorso alla Commissione Regionale per l’Artigianato nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.
Le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento hanno diritto al mantenimento dello stesso nei seguenti casi:
- costituzione di società in cui venga conferita l’azienda della ditta individuale che aveva ottenuto il riconoscimento, a condizione che il titolare risulti tra i soci partecipanti al lavoro;
- trasformazione della natura giuridica della società in nome collettivo in società in accomandita semplice o a responsabilità limitata o in società cooperativa e viceversa, a condizione che tra i soci partecipanti al lavoro vi sia almeno un socio lavoratore dell’impresa trasformata;
- recesso di uno o più soci lavoratori a condizione che il socio o i soci rimanenti abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre anni;
- scioglimento della società e costituzione di ditta individuale, a condizione che venga mantenuta l’azienda e che il titolare dell’impresa abbia operato in qualità di socio lavoratore.
Le suddette modifiche non devono comportare alcuna variazione dell’attività per la quale è stato rilasciato il riconoscimento.
La struttura regionale competente può in ogni momento verificare a campione il mantenimento dei requisiti richiesti alle imprese operanti nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale ai fini del relativo riconoscimento. In caso di di accertata carenza dei requisiti provvede alla revoca.
La struttura competente, qualora dallo svolgimento dei controlli accerti la perdita dei requisiti provvede, con atto motivato, da comunicare all'interessato alla revoca del riconoscimento, che determina la cancellazione dell'annotazione dall'albo e l'inibizione dell'uso del contrassegno.
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Non verranno presi in considerazione solleciti trasmessi prima che sia decorso il termine fissato dalla legge per l’istruttoria delle istanze e pari a cinque giorni dall’invio telematico.
Non verranno, altresì, presi in considerazione solleciti pervenuti con altre modalità (fax, sportello, ecc.).