Sezione salto di blocchi

Le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria è inoltre necessario iscrivere l'impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dalla legge n. 82/1994.

A seguito del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge n. 40 del 02/04/2007 l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3 del D.M. 7/7/97 n. 274, pertanto per tali attività non è necessario nominare il responsabile tecnico.

Lo svolgimento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione rimane invece subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 7/7/97 n. 274.

Requisiti morali (richiesti al titolare dell'impresa individuale, ai soci o agli amministratori per le società)

  • Non essere stati condannati per i reati elencati nell'art. 2 della legge n. 82/1994
  • Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia.

Requisiti economico-finanziari (richiesti all'impresa)

  • Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti dell'impresa
  • Esistenza di almeno un conto corrente bancario
  • Assenza di protesti

Requisiti tecnico-organizzativi: il responsabile tecnico dell'impresa che intende esercitare l'attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:  

  • Diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività
  • Diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l'attività
  • Attestato di qualifica professionale attinente l'attività che si intende svolgere 
  • Assolvimento dell'obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno tre anni in un'azienda del settore in qualità di titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato.

Può essere nominato responsabile tecnico:

  • Il titolare di un'impresa individuale
  • un legale rappresentante di una società
  • un socio di una Snc anche non amministratore
  • un dipendente dell'impresa
  • un collaboratore familiare.

Comunicazione antimafiaLe modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. 218/2012, hanno ampliato i soggetti ed operatori da sottoporre alla verifica antimafia.
In base a tali disposizioni, ogniqualvolta l’impresa presenti un modello di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), deve allegare il modello Comunicazione Antimafia.
I soggetti tenuti alla sottoscrizione del modello “comunicazione antimafia” sono elencati alla pagina 2 del suddetto modello.

ultima modifica: martedì 20 luglio 2021