Le attività possono essere esercitate solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali, economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Per poter partecipare agli appalti pubblici regolati dalla normativa comunitaria è inoltre necessario iscrivere l'impresa in una delle fasce di classificazione per volume di affari previste dalla legge n. 82/1994.
A seguito del D.L. 31/01/2007 n. 7, convertito in legge n. 40 del 02/04/2007 l’esercizio delle attività di pulizia e disinfezione non è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 comma 3 del D.M. 7/7/97 n. 274, pertanto per tali attività non è necessario nominare il responsabile tecnico.
Lo svolgimento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione rimane invece subordinato al possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 7/7/97 n. 274.
Requisiti morali (richiesti al titolare dell'impresa individuale, ai soci o agli amministratori per le società)
- Non essere stati condannati per i reati elencati nell'art. 2 della legge n. 82/1994
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia.
Requisiti economico-finanziari (richiesti all'impresa)
- Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL di tutti gli addetti dell'impresa
- Esistenza di almeno un conto corrente bancario
- Assenza di protesti
Requisiti tecnico-organizzativi: il responsabile tecnico dell'impresa che intende esercitare l'attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:
- Diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell'attività
- Diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l'attività
- Attestato di qualifica professionale attinente l'attività che si intende svolgere
- Assolvimento dell'obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno tre anni in un'azienda del settore in qualità di titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato.
Può essere nominato responsabile tecnico:
- Il titolare di un'impresa individuale
- un legale rappresentante di una società
- un socio di una Snc anche non amministratore
- un dipendente dell'impresa
- un collaboratore familiare.
Comunicazione antimafiaLe modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. 218/2012, hanno ampliato i soggetti ed operatori da sottoporre alla verifica antimafia.
In base a tali disposizioni, ogniqualvolta l’impresa presenti un modello di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), deve allegare il modello Comunicazione Antimafia.
I soggetti tenuti alla sottoscrizione del modello “comunicazione antimafia” sono elencati alla pagina 2 del suddetto modello.