Sezione salto di blocchi

Le imprese di installazione di impianti devono nominare come responsabile tecnico un soggetto in possesso di determinati requisiti tecnico professionali indicati nell’art.4 D.M. 37/2008:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro  dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 7 settembre 2011;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari è di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di imprese abilitate nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari;

e) il titolare, i soci e i collaboratori familiari che hanno svolta l'attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di impresa abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per l'attività di installazione di impianti idrici e sanitari  tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate:

  • titolare di un’impresa individuale;
  • socio/amministratore di società;
  • dipendente dell’impresa;
  • familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare dell'impresa individuale.

Il responsabile tecnico deve svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.

È possibile visionare la tabella "Valutazione idoneità dei titoli di studio" relativa ai diplomi di laurea in materia tecnica specifica previsti dal D.M. N. 37/2008; questa tabella non costituisce un elenco esaustivo dei titoli, i casi non contemplati potranno essere sottoposti a parere del Comitato Universitario Nazionale (CUN).

Ai fini della valutazione dell'idoneità dei titoli di studio rilasciati al termine di un ciclo di studio quinquennale o triennale di scuola secondaria, è possibile visionare la tabella "Valutazione diplomi". Questa tabella non costituisce un elenco esaustivo; i casi non contemplati saranno oggetto di apposita analisi.


DIMISSIONI RESPONSABILE TECNICO

Le avvenute dimissioni del responsabile tecnico debbono essere denunciate entro trenta giorni (salvo incorrere in sanzioni) al Repertorio Economico Amministrativo a cura dei legali rappresentanti dell'impresa.

Nel caso di mancato adempimento dell'impresa il responsabile tecnico dimissionario può attivare il procedimento di cancellazione d'ufficio inviando alla CCIAA (Ufficio procedimenti d'ufficio - email: procedimentidufficio.ri@rm.camcom.it) copia della lettera di dimissioni inviata all'impresa stessa e copia della ricevuta di ritorno della raccomandata. L'ufficio inviterà l'impresa a presentare le dimissioni del responsabile tecnico entro un termine massimo di trenta giorni decorso il quale verrà predisposto il provvedimento di cancellazione d'ufficio.

Comunicazione antimafiaLe modifiche introdotte nel Codice antimafia con il D.lgs. 218/2012, hanno ampliato i soggetti ed operatori da sottoporre alla verifica antimafia.
In base a tali disposizioni, ogniqualvolta l’impresa presenti un modello di Segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), deve allegare il modello Comunicazione Antimafia.
I soggetti tenuti alla sottoscrizione del modello “comunicazione antimafia” sono elencati alla pagina 2 del suddetto modello.

ultima modifica: martedì 20 luglio 2021

Moduli

Per attività regolamentate con requisiti

Dichiarazione nulla osta antimafia
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