La domanda di iscrizione della nomina, della modifica e della revoca di procuratori ed institori deve essere presentata in formato digitale per via telematica o su supporto informatico all’Ufficio del Registro delle Imprese nel modo seguente:
- codice atto: A12
- Modulo S2 (per le imprese costituite in forma societaria).
La distinta deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio o da un amministratore. - Modulo I2 (per le imprese individuali).
La distinta deve essere sottoscritta digitalmente dal notaio o dal titolare dell’impresa individuale. - Intercalare P per ciascun soggetto nominato/modificato/revocato nella carica di procuratore/institore.
Vanno indicati i dati anagrafici, il domicilio, la carica, la data della nomina, la durata dell'incarico, i poteri attribuiti. Con riferimento ai poteri, secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3628/C del 09.09.2009, vanno indicati: a) il codice relativo alla carica alla quale i poteri sono associati (es. PC - Procuratore ecc.); b) la descrizione dei poteri attribuiti; c) la data di attribuzione dei poteri (solo nel caso di successiva modifica o conferma degli stessi). In caso di modifica del testo descrittivo dei poteri, va indicato se il nuovo testo sia integrativo o sostitutivo del preesistente. - Copia informatica in formato PDF/A dell’atto notarile di nomina/modifica/revoca del procuratore/institore sottoscritta digitalmente dal notaio.
- Diritti di segreteria pari a Euro 90,00 (su supporto informatico Euro 120,00) per le imprese costituite in forma societaria.
- Diritti di segreteria pari a Euro 18,00 per le imprese individuali.
- Imposta di bollo pari a Euro 65,00 (se la società è una società di capitali).
- Imposta di bollo pari a Euro 59,00 (se la società è una società di persone)
- Imposta di bollo pari a Euro 17,50 (in caso di impresa individuale)
TERMINE: nessuno
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale SARI - Supporto Specialistico Registro Imprese.
Riferimenti normativi
Artt. 2206 e 2207 del Codice Civile:
“Art. 2206 C.C.: La procura con sottoscrizione del preponente autenticata deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza dell’iscrizione, la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.”
“Art. 2207 C.C.: Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.”