Attività di autoriparazione
Sono tenute a presentare una Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) presso il Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. o all'Albo Artigiani, nel caso di impresa artigiana, tutte le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose ( Legge 122/92).
Rientrano nell'attività di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.
L'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di:
a) meccanica
b) carrozzeria
c) elettrauto
d) gommista
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Requisiti
Requisiti del responsabile tecnico
L'attività può essere esercitata solo dalle imprese che possiedono determinati requisiti morali e professionali.
I requisiti professionali devono essere posseduti da un responsabile tecnico appositamente nominato dall'impresa.
Requisiti morali
- Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia.
- Non aver riportato condanne per i reati previsti dall'art. 7 comma 1 lettera b) della legge n. 122/92.
Requisiti personali
- Idoneità fisica all'esercizio dell'attività di autoriparazione certificata dall'Ufficiale sanitario del comune di esercizio dell'attività (da allegare in originale);
- Essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, dipendente o per motivi di famiglia.
Requisiti professionali (è sufficiente possedere uno solo dei requisiti elencati)
- Aver esercitato l'attività di autoriparazione alle dipendenze di imprese operanti nel settore negli ultimi 5 anni come operaio qualificato per almeno 3 anni (è sufficiente 1 anno se si è in possesso di titolo di studio tecnico-professionale attinente all'attività);
- Aver frequentato con esito positivo un corso regionale tecnico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio qualificato alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi 5 anni;
- Aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea in materia tecnica attinente l'attività;
- Essere stati titolari o soci di imprese di autoriparazione per un periodo non inferiore ad un anno prima del 14.12.1994 (data in cui è entrato in vigore il D.P.R. n. 387 del 18.4.94).
I soggetti che, ancorché non più iscritti come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387 (15 dicembre 1994), dimostrino di avere svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte all'Albo delle imprese artigiane o nel Registro delle ditte, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Rapporto di immedesimazione (Il responsabile tecnico deve essere immedesimato con l’impresa in una delle figure sotto indicate)
- titolare di un’impresa individuale;
- socio/amministratore di società;
- dipendente dell’impresa;
- familiare (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado) del titolare della ditta individuale;
- associato in partecipazione, il rapporto deve essere comprovato da contratto fra le parti redatto per iscritto e deve prevedere chiaramente anche il numero di ore lavorate e/o il compenso minimo concordato per la prestazione dell'associato (circolare n. 3597/C del Ministero delle Attività Produttive richiamata dal Ministero dello Sviluppo Economico con prot. 9846 del 22/10/2007), nonché la percentuale di partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa. Si precisa che per l'attività di autoriparazione e' indispensabile che nel contratto di associazione in partecipazione sia espressamente dedotto il numero di ore lavorative che l'associato si impegna a svolgere. Questo ai fini del computo del tempo necessario per maturare detto requisito da parte dell'associante o di altri dipendenti dell'impresa stessa (circ. Ministeriale n.9846/07); l'assenza di tali dati nel contratto comporterà da parte della Camera di Commercio un provvedimento di non accoglimento e/o divieto di prosecuzione dell’attività.
Non si può ricoprire la carica di Responsabile Tecnico presso altre officine di autoriparazione, anche se della stessa impresa.
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Cosa fare per accedere al servizio
In caso di nomina responsabile tecnico con inizio attività
In applicazione di quanto disposto dall’art. 19 della L. 241/90 e s.m.i., le imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.) all’ufficio del Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa svolge l’attività di officina, utilizzando il modello Scia/122, accompagnato dai modelli già previsti per le denunce al Registro delle imprese, nei quali dovrà indicare l’attività che intende svolgere e il responsabile tecnico nominato.
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell’impresa, comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la medesima attività, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento, utilizzando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati dell’intercalare P, unitamente al modello Rt/122.
Cessazione e contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico
Il titolare o legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell’unico responsabile tecnico, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell’evento (termine previsto per le denunce al Registro delle imprese), presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed un secondo intercalare P per comunicare la nomina del nuovo, nonché il modello Rt/122.
AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C21 nel file contenente il modello Scia/122 e/o Rt/122.
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Costi
Qualora vengano denunciate iscrizioni, modificazioni di dati R.E.A. per società ed enti collettivi che esercitano attività disciplinate L.122/92 sono tenute al pagamento di Euro 65,00 (se presentate su supporto informatico digitale) Euro 45,00 (se presentate in modalità telematica).
Nel casi di iscrizioni e modificazioni per imprese individuali e soggetti solo REA che esercitano attività soggette alla L.122/92, presentate per via telematica/supporto informatico, sono tenute al pagamento Euro 27,00.
Inoltre occorre effettuare il pagamento di € 168 sul c/c 8003, intestato all'Ufficio del Registro di Roma- Tasse Concessioni Governative (tale versamento deve essere effettuato nei casi di inizio attività ed ampliamento dell'attività esercitata).
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Segnalazione certificata di inizio attività - Scia122 |
Nomina e/o sostituzione di responsabile tecnico - Rt122 |
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Imprese di autoriparazione, pulizia, installazione di impianti, e facchinaggio Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione organizzativa Rea e Atti imprese individuali Telefono: 800.800.077 Fax: 0652082233 Note: Le istanze relative alle società ed alle imprese individuali devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione su supporto informatico gli Uffici ricevono su appuntamento.
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