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vai al sito SARIDal 19 dicembre 2024 la Camera di Commercio di Roma ha messo a disposizione dei propri utenti la piattaforma “S.A.R.I. Supporto Specialistico Registro Imprese”.

Un nuovo strumento di consultazione e informazione on line sui principali adempimenti pubblicitari e la predisposizione delle pratiche telematiche nei confronti del Registro delle Imprese e delle altre Pubbliche Amministrazioni destinatarie della Comunicazione Unica.

E' spedizioniere colui che assume l'obbligo di concludere un contratto di trasporto in nome proprio e nell'interesse di colui che gli ha dato l'incarico (mandante) e di effettuare eventualmente le operazioni accessorie al trasporto stesso (es. imballaggio, operazioni doganali).

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 76 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 l’elenco degli spedizionieri lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (r.e.a.) assegnando la relativa qualifica; nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dell’attività di spedizioniere e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Elenco.

Come presentare la pratica di inizio attività

L’attività di spedizioni può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.

La SCIA si effettua presentando una pratica telematica tramite l’applicativo DIRE, il servizio delle Camere di Commercio per compilare ed inviare online Depositi e Istanze al Registro Imprese. 

Documenti da allegare alla pratica registro imprese

  • Modello SPEDIZIONIERI - Allegato A - Modello Attività per l'indicazione dei requisiti posseduti dal titolare dell'impresa individuale;
  • Modello SPEDIZIONIERI - Allegato B - per tutti i soggetti obbligati (ulteriori preposti/soggetti che svolgono l'attività per conto dell'impresa);
  • Modello Antimafia;
  • CAUZIONE allegata al modello "SPEDIZIONIERI" sezione "Scia" in copia scansionata, con in calce la dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'Art. 47 D.P.R. 445/2000 e sottoscritta dal titolare in PDF/A.
  • FIDEIUSSIONE (eventuale)

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di SCIA richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve individuare l'attività che la stessa intende svolgere (spedizioni).

Tutti i legali rappresentanti e i preposti se nominati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali, nonché tutti i soggetti individuati dall'art. 2 comma 3 del DPR 252/1998 devono essere in possesso dei requisiti morali utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.

Per approfondimenti sull'invio delle pratica telematica, si rimanda alla piattaforma di supporto specialistico SARI.

ATTENZIONE Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea relative alla denuncia di inizio di attività economica di agente e rappresentante di commercio/agente di affari in mediazione/mediatore marittimo/spedizioniere per le quali, ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 deve essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA) previsti dalla normativa di riferimento, ai fini del contestuale inizio dell'attività, verranno immediatamente rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore nei casi in cui le stesse saranno prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulterà non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa ed eventuali preposti, oppure non essere sottoscritto graficamente in caso di presentazione dell’istanza tramite professionista incaricato iscritto ODCEC.
Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività' economica.
Per tale ragione l'impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro Imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti regolarmente sottoscritta.

Eliminazione del modello di procura speciale per la presentazione al Registro delle Imprese delle domande relative alla denuncia delle attività economiche di spedizionieriDal 2 settembre 2019, la procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti obbligati/legittimati, non può essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative alla denuncia dell'attività economica.
Pertanto, devono essere sottoscritte con firma digitale dai titolari di imprese individuali e legali rappresentanti di imprese societarie, oltre che la denuncia di inizio attività (distinta Registro Imprese), anche tutta la documentazione richiesta da allegare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle relative e specifiche normative (es.: modello SCIA ministeriale; autocertificazione antimafia; polizza assicurativa per i mediatori ecc.).
La sottoscrizione con firma digitale dei modelli SCIA allegato B è obbligatoria anche nei confronti di coloro che svolgono le suindicate attività a qualsiasi titolo (es. collaboratori, dipendenti ecc.) e che, per tali motivi, devono risultare con la qualifica di preposti.

ModificheL'impresa di spedizioni ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Spedizionieri” e la sezione “Requisiti”.


Svincolo della polizza assicurativa/bancaria e del deposito cauzionale rispettivamente previsti dall’art, 6 e 10 della legge 1442/41.
In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’iscrizione.
Se trattasi di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cessazione e lo svincolo della polizza.
Se trattasi di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di spedizioniere dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”).

Revisione - verifica dinamica della permanenza dei requisiti

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA la permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività, nonché di quelli dei soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.
In caso di sopravvenuta mancanza di uno di essi, il Conservatore del Registro delle Imprese avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell’attività e adotta il conseguente provvedimento, salvo l’avvio di procedimenti disciplinari o l’accertamento di violazioni amministrative.

► Vai all'approfondimento sulla verifica periodica.

Diritto di stabilimento

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

Libera prestazione di servizi

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano.

Chi contattare per questo servizio?

Spedizionieri
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il servizio dedicato tramite la piattaforma S.A.R.I. – Supporto Specialistico Registro Imprese

Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il "diario messaggi" per ogni singola pratica accessibile dalla piattaforma Telemaco del Registro delle Imprese.

Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente online compilando l'apposito form per l'inoltro del sollecito. Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.

ultima modifica: lunedì 12 maggio 2025

Moduli

Dichiarazione nulla osta antimafia
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