Imprese esercenti attività di spedizioniere - verifica periodica della permanenza dei requisiti
L'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442 e smi per lo svolgimento dell’attività di spedizioniere ( rif. art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011).
La procedura per la verifica del possesso dei requisiti riguarderà tutte le imprese (Ditte Individuali e Società) e i soggetti che, in qualità di preposto responsabile/tecnico, esercitano l'attività di spedizioniere da almeno 4 anni.
A tale scopo, i soggetti interessati dall’attività di verifica riceveranno un’apposita comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) iscritto al Registro delle Imprese oppure a mezzo raccomandata A/R nel caso siano sprovvisti di PEC.
Modalità di conferma
Per confermare il possesso dei requisiti, i soggetti interessati dovranno presentare al Registro delle Imprese, tramite l’invio di una pratica telematica di Comunicazione Unica (la documentazione non può essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata PEC), i modelli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati.
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta o la perdita della permanenza dei requisiti comporterà l’adozione del provvedimento d’inibizione alla continuazione dell’attività di spedizioniere.
Alla pratica telematica di Comunicazione Unica devono essere allegati, in formato PDF/A:
- Allegato A - Modello Verifica Dinamica Spedizionieri - Requisiti Modello di autocertificazione che deve essere compilato e sottoscritto dal titolare per le imprese individuali e da un legale rappresentante per le imprese societarie;
- Allegato B - Modello Verifica Dinamica Spedizionieri Requisiti di Onorabilità e Antimafia Modello di autocertificazione dei requisiti di onorabilità e antimafia che deve essere compilato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti della società (escluso il soggetto che ha compilato l’allegato A), da tutti i preposti/responsabili tecnici nominati e da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i (codice antimafia);
- Copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto che a qualsiasi titolo ha sottoscritto graficamente uno dei predetti modelli; non è necessaria la copia nel caso in cui il modello è sottoscritto digitalmente dal dichiarante.
Avvertenze
- Le imprese, attive al 12/05/2012, che non hanno provveduto entro il 30/09/2013 ad effettuare l’aggiornamento della propria posizione (passaggio dei dati dal soppresso Elenco al RI/REA), dovranno, entro il 31/12/2019, secondo quanto disposto dal comma 1134 lett. b) della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), trasmettere il modello ministeriale per l’attività di Spedizionieri – Allegato A (integrato nell’applicativo ComunicaStarweb) compilato nella sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” e presentato anche come file XML;
- Le imprese sprovviste di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata PEC, ai fini dell’accoglimento della pratica, dovranno contestualmente comunicare un proprio indirizzo PEC valido e attivo riconducibile unicamente all’impresa;
- Per le imprese plurilocalizzate la pratica telematica va presentata presso la Camera di Commercio della sede legale dell’impresa; pertanto l’Allegato B - Modello Verifica Dinamica Spedizionieri Requisiti di Onorabilità e Antimafia deve essere compilato e sottoscritto ed inviato all’interno della pratica telematica anche per i soggetti operanti presso unità locali ubicate fuori provincia.
Documentazione
Chi contattare per questo servizio?
Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il "diario messaggi" per ogni singola pratica accessibile dalla piattaforma Telemaco del Registro delle Imprese.
Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente compilando on line un apposito form: compila il form per l'inoltro del sollecito.
Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.