Sezione salto di blocchi

Lo spedizioniere deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono in:

  • aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie giuridico-economiche;

oppure

  • aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività in qualità di titolare, legale rappresentante o dipendente impiegato di 1° livello o dirigente con mansioni operative, per almeno due anni, anche non continuativi, nel corso dei cinque anni antecedente alla data di presentazione della segnalazione certificata d inizio attività presso un’impresa del settore, comprovato da idonea documentazione che abbia esercitato legittimamente l’attività di spedizionieri;

oppure

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).

In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998

REQUISITI MORALI: Antimafia

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello ministeriale e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ministeriale e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

In caso di società i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998.


L’impresa di spedizioni deve possedere inoltre i seguenti requisiti finanziari:

  • versamento di una cauzione pari ad Euro 258,00 prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato;
  • capacità finanziaria (art. 6 della legge 1442/41) il cui limite minino è di Euro 100.000,00 che può essere dimostrata:
     
    • per le società dall’ammontare del capitale sociale interamente sottoscritto e versato. Se il capitale è inferiore a Euro 100.000,00 deve essere integrato fino al limite minimo previsto con fideiussioni assicurative o bancarie.
    • per le imprese individuali dal possesso di immobili oppure da un deposito vincolato in denaro o titoli o da polizza assicurativa o bancaria per l’importo minimo previsto di Euro 100.000,00

Nei contratti di fideiussione bancaria o assicurativa devono essere indicati:

  • ente garantito: Camera di Commercio di Roma;
  • causale: la garanzia, rilasciata a copertura di eventuali inadempienze alle disposizioni della legge 1442/41, s’intende prestata esclusivamente nell’interesse di beneficiari terzi che dovessero subire pregiudizi patrimoniali ed economici in conseguenza di inadempienze di natura professionale in cui lo spedizioniere contraente incorresse nello svolgimento dell’attività

L'esercizio dell'attività può essere effettuato dalla filiale o sede secondaria di una società previo possesso dei requisiti di capacità finanziaria e requisiti morali e professionali in capo al Responsabile tecnico.

ultima modifica: venerdì 24 luglio 2020