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Agenti di Commercio: presentazione istanze di modifica

L'agente/rappresentante di commercio (sia nel caso di  impresa individuale si nel caso di società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute.

In particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegato il modello “ARC” compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti".

Attenzione: La comunicazione al Registro Imprese della modifica del legale rappresentante e/o nomina del preposto comporterà l'avvio del procedimento del divieto di prosecuzione dell'attività e l'adozione del conseguente provvedimento nel caso sia

  • priva del modello "ARC" compilato nelle sezioni "Modifiche" e "Requisiti" e sottoscritto dal nuovo legale rappresentante

oppure

  • priva del modello "Requisiti" compilato e sottoscritto dal preposto nominato, ai fini dell'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche che non richiedono la verifica dei requisiti e che riguardano i dati essenziali dell'impresa (es.: modifica ditta, denominazione, ragione sociale, trasferimento di sede nella provincia, ecc....) o i dati anagrafici delle persone, devono essere esclusivamente trasmesse al Registro delle Imprese mediante l'applicativo Comunica (con compilazione della sola e consueta modulistica registro imprese/rea) senza compilazione del modello "ARC".

ultima modifica: lunedì 31 agosto 2020