Sezione salto di blocchi

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

Data pubblicazione 20/11/2020


La procedura di verifica riguarda tutte le imprese, nonché i soggetti che, in qualità di preposto/responsabile tecnico, esercitano l’attività da almeno 5 anni.
Per la conferma del possesso dei requisiti, occorre inviare una pratica telematica di Comunicazione Unica allegando i modelli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati.

Si avverte che la mancata presentazione della documentazione richiesta o la perdita dei requisiti comporterà l’adozione del provvedimento di inibizione alla continuazione dell’attività.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione dedicata: Verifica dinamica permanenza requisiti

 

L'attività di agente è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.

L'attività di rappresentante è esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.

Gli agenti e rappresentanti di commercio, pur operando nel settore commercio, non possono definirsi commercianti bensì ausiliari del commercio, in quanto agiscono in nome e per conto di altri soggetti preponenti (comunemente chiamati "case mandanti"), sulla base di un contratto di agenzia.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall'8 maggio 2010 il ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

Inizio dell'attività di agente/rappresentante di commercio 

Per essere abilitato allo svolgimento dell'attività di agenzia/rappresentanza è necessario possedere determinati requisiti e dare inizio all’attività presentando una pratica telematica contenente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente.

La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), se l’attività è svolta in qualità di preposto, collaboratore, dipendente ecc. di un’impresa, assegnando la qualifica di agente o rappresentante di commercio.

Nel termine di 60 gg. dall’evasione della pratica, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.

In caso di SCIA richiesta da società, l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo deve prevedere l’attività di agenzia/rappresentanza.

Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l'attività di agenzia e rappresentanza devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti.

L'ufficio del Registro delle Imprese, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione della SCIA, effettua una verifica della permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività.

Come presentare la pratica di inizio attività

L'attività di agenzia/rappresentanza di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, con un'unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti (art. 19 della L. 241/1990 e s.m. e i.).
La data di inizio attività denunciata deve coincidere con la data di invio delle pratiche telematiche, quindi non può essere antecedente.

La domanda deve necessariamente essere firmata digitalmente dai diretti interessati.

Compilare la SCIA con ComunicaStarweb

Per effettuare la SCIA, occorre utilizzare l’applicativo ComunicaStarweb e compilare su di esso il modello “ARC – Allegato A” nelle sue sezioni "Anagrafica", "SCIA" e "Requisiti". a nome del titolare/legale rappresentante.
In caso di nomina di ulteriori soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l’attività nell’ambito dell’impresa, questi devono compilare il modello intercalare “Requisiti” – Allegato B.

I modelli devono essere sottoscritti digitalmente dal soggetto interessato e allegati all’istanza telematica, sia in formato PDF/A che in formato XML, e individuati con il codice documento C34 per il modello “ARC” e C35 per il modello intercalare “Requisiti”.
La pratica telematica deve essere indirizzata all’ufficio del Registro delle Imprese.

Impresa con più sedi o unità locali

L’impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA, per ciascuna di esse, all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività, l'impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che esercita l'attività per conto dell'impresa.

Eliminazione del modello di procura speciale per la presentazione al Registro delle Imprese delle domande relative alla denuncia dell’attività economica di agente/rappresentante di commercio

Dal 2 settembre 2019, la procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti obbligati/legittimati, non può essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative alla denuncia dell'attività economica di agente e rappresentante di commercio.

Pertanto, deve essere sottoscritta  con firma digitale dai titolari di imprese individuali e legali rappresentanti di imprese societarie, oltre che la denuncia di inizio attività (ComUnica e distinta Registro Imprese), anche tutta la documentazione richiesta da allegare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle relative e specifiche normative (es.: modello SCIA ministeriale; autocertificazione antimafia; polizza assicurativa per i mediatori ecc.).

La sottoscrizione con firma digitale intercalare "Requisiti" – Allegato B è obbligatoria anche nei confronti di coloro che svolgono la suindicata attività a qualsiasi titolo e che, per tali motivi, devono risultare con la qualifica di preposti.

Sul sito di Comunica Starweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine da 111 a 118, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.Casi di immediato rifiuto delle domande con provvedimento motivato del Conservatore

Le pratiche telematiche presentate al Registro delle Imprese/R.E.A. verranno immediatamente rifiutate se:

  • prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, se questo, per quanto allegato, risulterà non essere stato correttamente compilato. Per una corretta compilazione devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per consentire le dovute verifiche e il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e da eventuali preposti, collaboratori dell’impresa di agenzia/rappresentanza di commercio;
  • prive della firma digitale del legale rappresentante/titolare dell'impresa o di coloro che dichiarano di svolgere l’attività nell’ambito dell’impresa.

Qualora il modello SCIA "ARC"  non sia correttamente compilato la denuncia di inizio attività è inefficace e priva di effetti giuridici, pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica. A fronte di una domanda rifiutata l'impresa ne dovrà presentare una nuova completa di autocertificazione dei requisiti (SCIA).

Il provvedimento di rifiuto del Conservatore viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa, se attivo, o a mezzo raccomandata r.r. alla sede dell'impresa.

Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, sono abilitate a svolgere l’attività e intendono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie o unità locali per svolgere l’attività medesima, hanno titolo all’iscrizione nel Registro Imprese e nel Rea dimostrando di svolgere la stessa attività e di essere iscritte al corrispondente registro delle imprese del paese comunitario.

Se tali imprese estere si avvalgono in Italia di soggetti che svolgono l’attività per conto della stessa, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana.

In ogni caso tali imprese hanno l’obbligo di stipulare idonea garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali ed a tutela dei clienti.

La prestazione temporanea e occasionale dell’attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione europea, che in base alle leggi di quello Stato sono abilitate a svolgere l’attività, se non aventi alcuna sede nel territorio italiano e conseguentemente per queste imprese non sussiste l'obbligo di iscrizione nel Registro Imprese o nel Rea perché non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio italiano.

 

Chi contattare per questo servizio?

Agenti e Rappresentanti di Commercio
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Agenti, Mediatori e Ruolo Conducenti" - Servizio Segreterie Commissioni
Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il "diario messaggi" per ogni singola pratica accessibile dalla piattaforma Telemaco del Registro delle Imprese.

Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente compilando on line un apposito form: compila il form per l'inoltro del sollecito.
Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.

Le informazioni, oltre a quelle presenti sul sito istituzionale, potranno essere richieste, in ragione della complessità delle domande, alla seguente casella di posta elettronica: segreterie.commissioni@rm.camcom.it.

ultima modifica: martedì 11 maggio 2021

Moduli

Dichiarazione nulla osta antimafia
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