REQUISITI E INCOMPATIBILITA’
Requisiti morali:
- assenza di condanne aper i reati di cui all’art. 5 della L. 204/1985
- assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa
Requisiti professionali:
- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche;
( vedi Elenco dei titoli di studio validi per l’esercizio delle attività di agente e di rappresentante di commercio)
oppure
- aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione;
oppure
- aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque come viaggiatore piazzista o dipendente qualificato addetto al settore vendite o lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite (inquadramento nei primi due livelli contrattuali del CCNL di riferimento: es. 1 e 2 livello del CCNL Commercio o 6 e 7 livello del CCNL Industria); in questo caso deve essere allegata alla istanza dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante della società presso la quale il soggetto interessato è stato dipendente indicando periodo, mansioni e contratto applicato; le medesime informazioni relative a contratto applicato, mansioni e periodo dovranno essere indicate dall'interessato nel campo NOTE del modello ARC
oppure
- di essere stato dipendente per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni di intermediazione finanziaria presso una Società operante nel settore finanziario, creditizio e fiduciario;
oppure
- di essere o essere stato titolare/legale rappresentante per almeno due anni negli ultimi cinque di un’impresa commerciale all’ingrosso/dettaglio/somministrazione di alimenti e bevande o di un’impresa artigiana (per la produzione di beni e servizi e con esclusione quindi dell’impresa artigiana di prestazione di servizi);
oppure
- di essere stato delegato per almeno due anni negli ultimi cinque di un esercizio per l’attività di somministrazione;
oppure
- di essere o essere stato coadiuvante per almeno due anni negli ultimi cinque con mansioni direttive e organizzative di un’’impresa commerciale.
Il requisito professionale può essere inoltre dimostrato:
- con il possesso di titolo professionale riconosciuto, ai sensi del Titolo III dal D.Lgs. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo).
Per informazioni sulle procedure per il riconoscimento consulta il sito del Ministero dello Sviluppo Economico;
oppure
- con l'iscrizione nell’apposita sezione Rea presso la CCIAA da cui se ne chiede, contestualmente, la cancellazione tramite la compilazione del modello I2 da trasmettere telematicamente, con l'applicativo Comunica alla competente Camera di Commercio, se si intende svolgere l’attività presso un’impresa societaria. Se invece si vuole costituire un’impresa individuale, con la pratica di denuncia inizio attività contenente l’autocertificazione dei requisiti si chiede il passaggio di iscrizione dall’apposita sezione Rea alle sezioni del Registro Imprese (sez. piccoli imprenditori/ordinaria).
NB: dal 13 maggio 2017 non è più valida l’iscrizione nel soppresso Ruolo ai fini della dimostrazione dei requisiti professionali per l’esercizio dell’attività di agenzia e rappresentanza di commercio.
L'attività di agente e rappresentante di commercio è incompatibile con l'essere dipendente di enti pubblici e privati ad eccezione dei dipendenti pubblici in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore totali previste dal contratto e con l’attività di agente di affari in mediazione o altre attività di mediazione.
REQUISITI MORALI ANTIMAFIA
In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.
Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia.
Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello ARC e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ARC e devono essere identificate con lo stesso codice documento.
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Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.