Sezione salto di blocchi

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

Gli imprenditori individuali sono obbligati ad iscriversi nel Registro delle Imprese della provincia nella quale è ubicata la sede dell’impresa.

E’ imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”, in particolare:

è imprenditore commerciale colui che esercita una delle attività indicate all’art. 2195 c.c., ovvero:

  • attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi;
  • attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • attività di trasporto per terra, acqua o aria;
  • attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti;

è piccolo imprenditore commerciale colui che svolge un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 2083 c.c.);

è imprenditore agricolo colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 c.c.);

è coltivatore diretto colui che svolge un’attività agricola con le caratteristiche del piccolo imprenditore commerciale (art. 2083 c.c.).

La presentazione delle domande/denunce al Registro delle Imprese da parte degli imprenditori individuali può avvenire esclusivamente per via telematica. La predisposizione delle domande/denunce deve essere effettuata tramite l’applicativo starweb o programmi compatibili.

Si precisa che non sono iscrivibili nel Registro delle Imprese i soggetti senza fissa dimora che abbiano fissato la sede dell’impresa presso indirizzi fittizi o virtuali (sedi di associazioni di volontariato), nei quali il titolare non è reperibile.

Chi contattare per questo servizio?

Area IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche
Ufficio competente: Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.

Per eventuali solleciti sull’evasione delle istanze telematiche, compilare l’apposito Form.
Non verranno presi in considerazione solleciti trasmessi prima che sia decorso il termine fissato dalla legge per l’istruttoria delle istanze e pari a cinque giorni dall’invio telematico.
Non verranno, altresì, presi in considerazione solleciti pervenuti con altre modalità (fax, sportello, ecc.).

ultima modifica: venerdì 15 maggio 2020

Moduli


Norme

Art. 2082 c.c. "Imprenditore"
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Art. 2135 c.c. "Imprenditore agricolo"
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Art. 2195 c.c. "Imprenditori soggetti a registrazione"
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Art. 2196 c.c. "Iscrizione dell'impresa"
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D.P.R. n. 581/1995 - Regolamento di attuazione dell_art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all_art. 2188 del codice civile
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