Per l’iscrizione nel Registro delle Imprese le società devono presentare (per via telematica) il modello S1.
Tale modello va utilizzato per l’iscrizione dei seguenti atti:
- Atto costitutivo di snc, sas, srl, sapa, spa, società cooperative, società consortili, società tra avvocati;
- Atto o contratto costitutivo di consorzio
- Contratto costitutivo di G.E.I.E.
- Atto costitutivo di ente pubblico che abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, salvo il caso in cui l’ente pubblico sia costituito con atto avente forza di legge o con altro atto pubblicato nella Gazzetta ufficiale o nei Bollettini regionali, in tal caso nel quadro note nel modulo XX vanno indicati gli estremi della Gazzetta o del Bollettino;
- Atto di società estera che in Italia istituisca o una sede secondaria o avvii l’oggetto principale dell’attività
- Atto costitutivo di azienda speciale e di consorzio fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000
- Atto di trasferimento della sede legale da altra provincia dei soggetti sopra indicati. In tal caso non occorre presentare l’istanza di cancellazione all’ufficio del Registro Imprese di provenienza
- Le società semplici per l’iscrizione del contratto costitutivo, redatto in forma scritta nella sezione speciale del Registro Imprese ovvero per l’iscrizione della società in forma verbale, in questo caso al modello non va allegato alcun atto.
L’Ufficio competente alla ricezione della domanda è l’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio ove è ubicata la sede legale dell’impresa.
Nel caso di società estera, l’ufficio competente è quello dove è ubicata la sede secondaria.
Le persone obbligate alla presentazione del modello sono a seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.
Le domande di iscrizione al Registro delle Imprese, relative alle imprese costituite in forma societaria, devono contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società.
Dal 29 novembre 2008 le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
L'obbligo riguarda sia le imprese di nuova iscrizione che le imprese già esistenti, le quali devono provvedere entro il 29 novembre 2011.
L'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 S.O. convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28/01/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 S.O. recita:
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."
Ciò premesso, le domande d'iscrizione al Registro Imprese, relative alle imprese costituite in forma societaria, devono contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società.
Inoltre, le imprese già costiutite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008 devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dal Registro Imprese entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto (29.11.2011).
La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con la Circolare n. 3645/C del 03.11.2011 che i soggetti obbligati sono i seguenti:
• le società di capitali e di persone
• le società semplici
• le società cooperative
• le societa in liquidazione
• le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico nella stessa circolare ha evidenziato che il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell'impresa costituita in forma societaria.
L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata può essere rilasciato dai Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. 68/2005 tenuto da DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.
Per maggiori informazioni sui Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico, sulla Posta Elettronica Certificata, la sua validità legale e il suo utilizzo è possibile consultare il sito www.digitpa.gov.it(pec .
La "PEC del cittadino" (riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it) non può essere utilizzata dall'impresa come indirizzo elettronico e pertanto non può essere iscritta al Registro Imprese.
La domanda di Comunicazione Unica da presentare telematicamente al Registro Imprese per comunicare l'indirizzo PEC può essere effettuata utilizzando gli applicativi informatici ComUnica Fedra e ComUnica Starweb o attraverso altri software compatibili.
ComUnica Fedra e ComUnica Starweb sono disponibili gratuitamente sul sito www.registroimprese.it.
Inoltre è possibile utilizzare la procedura semplificata presente sul sito www.registroimprese.it che consente al legale rappresentante della società, in possesso di dispositivo di firma digitale, di comunicare la PEC direttamente al Registro Imprese. Se il legale rappresentante della società è in possesso di firma digitale, si consiglia di utilizzare questo strumento per effettuare l'adempimento in modo semplice e veloce.
Per le modalità di predisposizione e presentazione della domanda da inviare al Registro delle Imprese con ComUnica Fedra, ComUnica Starweb o altri software compatibili, è necessario che il rappresentante legale/amministratore della società, il professionista incaricato (commercialista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili) e il procuratore speciale/delegato si attengano alle indicazioni illustrate nella "Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società" predisposta dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.
Per la predisposizione e l’invio delle pratiche telematiche è possibile consultare la Guida online “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle Imprese”
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Cosa fare per accedere al servizio
La domanda, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata per via telematica o tramite supporto informatico digitale.
La presentazione su supporto informatico (floppy/cd) delle domande digitali di iscrizione e di deposito relative alle società, può essere effettuata su appuntamento esclusivamente per i giorni lunedì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (si ricorda che la cassa chiude alle ore 14,45) che può essere fissato telefonicamente al numero 06/52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30.
Numeri telefonici e siti internet
FEDRA con firma digitale scaricare il programma http://web.telemaco.infocamere.it assistenza sul programma 199502010 per assistenza sul programma assistenza.infocamere.it
TELEMACO
informazioni istruttoria pratiche telematiche Registro Imprese Società n. verde 800 800 077
assistenza telemaco 199502010 per assistenza telemaco assistenza.infocamere.it
punto informativo, manuali di istruzioni e altre informazioni http://web.telemaco.infocamere.it
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Costi
Diritti di segreteria:
- su supporto informatico digitale Euro 120,00
- con modalità telematica Euro 90,00
Tali importi sono ridotti del 50% per le cooperative sociali
Imposta di bollo:
- per le società di persone € 59,00
- per le società di capitali € 65,00
Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, laddove necessaria, verranno prelevati direttamente dal fondo utente, per le pratiche su floppy digitale, i suddetti importi possono essere pagati presso le casse delle sedi camerali abilitate, oppure sul c/c postale 332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma.
Per le pratiche soggette al pagamento del bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione (bollo assolto all’entrata) nel modo seguente:"Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma”. Qualora il soggetto che presenta la pratica sia in possesso di un’autorizzazione specifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente:" Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione n. …..del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate di …….”.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 127/2002, l’imposta di bollo può essere assolta previa presentazione, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di una dichiarazione con l’indicazione del numero presunto degli atti da depositare durante l’anno. Gli estremi di tale dichiarazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione di cui all’art. 2 del D.M. 127/2002 inviata in data ……. Prot. n…. all’Agenzia delle Entrate di ……...”. Per gli atti esclusi dall’imposta di bollo, l’esenzione va indicata negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione.
Le cooperative sociali sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella (Allegato B) del D.P.R. 642/1972.
Le cooperative edilizie sono tenute al pagamento dell’imposta di bollo come precisato dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con parere del 20 gennaio 2006 (Prot. n. 909-2854/2006).
Ai sensi del D.M. 22/02/2007, l’imposta di bollo dovuta per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società, non ricompresi nel comma 1-bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che siano rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e che siano sottoposti a registrazione con le procedure telematiche (M.U.I. – Modello Unico Informatico) previste dal Provvedimento Interdirigenziale del 06/12/2006, è comprensiva delll’imposta di bollo dovuta per la copia dell’atto e la domanda da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese. Pertanto, le domande di iscrizione o di deposito degli atti sopra citati sono presentate dai notai all’Ufficio del Registro delle Imprese con la dichiarazione sulla distinta di presentazione relativa all’assolvimento virtuale all’origine dell’imposta di bollo con l’indicazione dei seguenti estremi di autorizzazione: “Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.”
Diritto annuale: Gli importi sono determinati ogni anno con decreto del Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Per ulteriori informazioni si rinvia al “Diritto Annuale”
In caso di prima iscrizione, il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
- versamento a mezzo F24, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso il versamento sia già stato effettuato al momento della presentazione della domanda si invita ad allegare il file (ottenuto tramite scanner) contenente il modulo F24 utilizzato per il pagamento.
• versamento contestuale alla presentazione della domanda, mediante selezione dell’importo dovuto in sede di protocollazione automatica, ovvero mediante autorizzazione all’addebito da parte dell’ufficio nel quadro “note” della pratica.
Si ricorda che il mancato versamento del diritto annuale nei termini comporta l’applicazione di una sanzione dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
L’imposta di bollo per le pratiche digitali è versata alla Camera di Commercio di Roma dai soggetti obbligati, sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.
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Registro Imprese - Atti societari Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione organizzativa Atti societari Indirizzo: Le pratiche relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione delle pratiche su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 0652082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30. Telefono: 800.800.077 |
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