Imprese esercenti attività di Mediatore Marittimo - Verifica periodica della permanenza dei requisiti Ai sensi dell’art. 6 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, l'Ufficio del Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 e smi per lo svolgimento dell’attività di mediatore marittimo.
La procedura per la verifica del possesso dei requisiti riguarderà tutte le imprese (Ditte Individuali e Società) e i soggetti che, in qualità di preposto/responsabile tecnico, esercitano l'attività di mediatore marittimo da almeno 2 anni.
A tale scopo, i soggetti interessati dall’attività di verifica riceveranno un’apposita comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) iscritto al Registro delle Imprese oppure a mezzo raccomandata A/R nel caso siano sprovvisti di PEC.
Modalità di conferma
Per confermare il possesso dei requisiti, i soggetti interessati dovranno presentare al Registro delle Imprese, tramite l’invio di una pratica telematica di Comunicazione Unica (la documentazione non può essere trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata PEC), i modelli di autocertificazione dei requisiti integralmente e correttamente compilati.
La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta o la perdita della permanenza dei requisiti comporterà l’adozione del provvedimento d’inibizione alla continuazione dell’attività di mediatore marittimo.
Alla pratica telematica di Comunicazione Unica devono essere allegati, in formato PDF/A:
- Allegato A - Modello Verifica Dinamica Mediatori Marittimi - Requisiti
Modello di autocertificazione che deve essere compilato e sottoscritto dal titolare per le imprese individuali, da tutti i legali rappresentanti per le imprese societarie e da tutti i preposti/responsabili tecnici nominati; - Allegato - Modello Verifica Dinamica intercalare - Antimafia
Modello di autocertificazione dei requisiti antimafia che deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dai soggetti tenuti alla sola dichiarazione antimafia ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; - Copia del documento di identità in corso di validità di ciascun soggetto che, a qualsiasi titolo, ha sottoscritto graficamente uno dei predetti modelli; non è necessaria la copia nel caso in cui il modello sia sottoscritto digitalmente dal dichiarante.
Avvertenze
- Le imprese, attive al 12/05/2012, che non hanno provveduto entro il 30/09/2013 ad effettuare l’aggiornamento della propria posizione (passaggio dei dati dal soppresso ruolo interprovinciale sezione ordinaria al RI/REA), dovranno trasmettere il modello ministeriale per l’attività di Mediatore Marittimo – Allegato A (integrato nell’applicativo ComunicaStarweb) compilato nella sezione “Aggiornamento posizione RI/REA” e presentato anche come file XML, entro il 31/12/2019 ( comma 1134 lett. b della Legge 30/12/2018 n. 145 - Legge di Bilancio 2019) ;
- Le imprese sprovviste di un valido indirizzo di posta elettronica certificata PEC, ai fini dell’accoglimento della pratica, dovranno contestualmente comunicare un proprio indirizzo PEC valido e attivo riconducibile unicamente all’impresa;
- Per le imprese plurilocalizzate la pratica telematica deve essere presentata presso la Camera di Commercio della sede legale dell’impresa; pertanto l’Allegato A - Modello Verifica Dinamica Mediatori Marittimi deve essere compilato, sottoscritto ed inviato all’interno della pratica telematica anche per i soggetti operanti presso unità locali ubicate fuori provincia;
- Ciascun soggetto interessato al procedimento di verifica potrà contestualmente richiedere la tessera personale di riconoscimento (prevista dall’art. 26 del DPR n. 66 del 4 gennaio 1973) Allegato C di cui all’art. 5 punto 3 del DM 26/10/2011.
Documentazione• Guida operativa per la pratica telematica verifica periodica mediatori marittimi
Chi contattare per questo servizio?
Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il canale informativo accessibile dalla piattaforma telematica del registro imprese direttamente sulle singole pratiche denominato “Diario messaggi”.
Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente compilando on line un apposito form: Compila il form per l'inoltro del sollecito.
Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.