Sezione salto di blocchi

L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti di idoneità professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola media inferiore, ed aver superato presso la competente Camera di Commercio un esame orale per l'esercizio dell'attività di mediazione marittima per la sezione ordinaria ed un esame scritto ed orale per l'iscrizione nel Ruolo dei Mediatori Marittimi Sezione Speciale.
Il requisito professionale può essere costituito, inoltre, mediante:

  • titolo professionale riconosciuto con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico (solo per coloro che hanno conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione Europea o in un paese terzo);

oppure

  • essere iscritto nel soppresso ruolo mediatori marittimi

oppure

  • essere iscritto nell’apposita sezione Rea.

Requisiti morali antimafia

In data 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 integrato e modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell’estensione dei soggetti e operatori economici da sottoporre alla verifica antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo art. 67 nei confronti dei soggetti individuati nell’art. 85 del Codice antimafia

Il titolare dell’impresa individuale e il legale rappresentante che compilano la sezione SCIA o la sezione Modifiche del modello ministeriale e tutti i soggetti che, in base alla forma giuridica dell’impresa ricoprono gli incarichi previsti dal citato art. 85 del Codice Antimafia devono compilare e sottoscrivere la dichiarazione antimafia. Tali dichiarazioni devono essere allegate al modello ministeriale e devono essere identificate con lo stesso codice documento.

ultima modifica: martedì 26 maggio 2020