L’art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici delle imprese che esercitano attività di installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER).
Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l’installazione e la manutenzione di:
Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, coloro che sono stati abilitati dopo l’1/8/2013 ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008 (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER devono frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).
Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l’abilitazione professionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).
Per tutti coloro che operano nell’ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l’obbligo, entro il 31/12/2019, di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), il termine per l’adeguamento per le imprese iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese artigiane abilitate all’esercizio delle attività di elettrauto o meccanica e motoristica (che avrebbero dovuto denunciare l’attività di meccatronica, come previsto dalla L. n. 224/2012), è stato prorogato di ulteriori cinque anni; pertanto le imprese che esercitano le attività di elettrauto o meccanica e motoristica possono proseguire le rispettive attività fino al 4/1/2023.
La legge prevede che l'imprenditore artigiano risulti in possesso di appositi requisiti tecnico professionali per l'esercizio di determinate attività che implichino specifiche responsabilità a tutela e garanzia dell'utente:
Attività di Autoriparazione (L. 122/92): Documentazione da presentare le imprese di Autoriparazione.
Per verificare se un titolo di studio è abilitante all’esercizio delle attività disciplinate dalla L. n. 122/1992, è possibile visionare la tabella Titoli abilitanti all’esercizio dell’attività. I titoli di studio non contemplati nella tabella saranno oggetto di apposita analisi.
Attività di Installazione Impianti. (DM 37/08): Documentazione da presentare per le imprese di installazione impianti.
Imprese di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L. 82/94 e D.M. 274/97): Documentazione da presentare per le Imprese di pulizia.
Imprese di facchinaggio (DM 221/03): Documentazione da presentare per le imprese di facchinaggio.
AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C27 nel file contenente il modello Scia.
Per le attività di autoriparazione, installazione, pulizia svolte NON in forma artigiana si veda l'apposita pagina del Registro Imprese
In esecuzione della deliberazione n. 143 del 27/10/2010 della Commissione Regionale per l'Artigianato, dal 01/12/2010 sono stati applicati i nuovi importi dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per la presentazione delle pratiche telematiche artigiane mediante Comunicazione Unica.
TABELLA IMPORTI
Chiusura cassa ore 14.45.
Nelle giornate prefestive gli sportelli sono aperti dalle ore 8.45 alle 12.30.