L'attività dell'agente di affari in mediazione, merci e servizi (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.).
Presso ciascuna Camera di Commercio è istituito il Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione nel quale devono iscriversi coloro che, a titolo individuale o sotto forma societaria, intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo 'occasionale' o discontinuo.
Il Ruolo è distinto in quattro sezioni:
- agenti immobiliari;
- agenti merceologici;
- agenti con mandato a titolo oneroso;
- agenti in servizi vari.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 73 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 il ruolo degli agenti di affari in mediazione mantenendo comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.
In attesa dell’emanazione di un Regolamento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, previsto dall’art. 80 del citato Decreto che dovrà disciplinare le modalità di transito nel Registro Imprese e/o nel Rea dei soggetti già iscritti nel Ruolo nonché le nuove procedure di iscrizione di coloro che intendono esercitare detta attività, lo stesso Ministero ha disposto che l’ufficio camerale competente alla verifica dei requisiti deve continuare ad iscrivere transitoriamente i soggetti richiedenti nel soppresso Ruolo al fine dell’aggiornamento.
SCIA
Dal 31 luglio 2010 l’attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza; difatti l‘art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010 entrata in vigore il 31 luglio 2010 ha introdotto la SCIA sostituendo il precedente iter procedurale previsto dall’art. 85 del già citato D. Lgs. 59/2010 (dichiarazione inizio attività – decorrenza di almeno 30 gg. - comunicazione inizio attività) che permette di avviare l’attività di impresa con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività (anche i soggetti già iscritti nel Ruolo) devono utilizzare uno dei modelli riportati nella sezione modulistica a seconda del soggetto (società, ditta individuale, unità locale, ecc...) che intende esercitare l'attività che dovrà essere allegato alla domanda telematica di Comunicazione Unica presentata al Registro delle Imprese unitamente ai mod. S5, I1, I2 o UL.
La data di inizio attività deve coincidere con la data di presentazione della domanda telematica al Registro Imprese che, nel termine di 60 gg., in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg..
AVVERTENZE: Si raccomanda, nella compilazione telematica della pratica, di inserire il codice C26 nel file contenente uno dei modelli SCIA
L'aspirante agente deve possedere requisiti morali (assenza di condanne per determinati reati e assenza di misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa) e requisiti professionali che consistono nell'aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, aver frequentato un corso di formazione ed aver superato presso la C.C.I.A.A. di residenza un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante, in relazione al ramo di mediazione prescelto.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività. In caso di Scia richiesta da società l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo, deve individuare l’attività che la stessa intende svolgere (mediazione immobiliare).
Ai sensi delle nuove disposizioni in materia di diritto societario, agli amministratori spetta un potere generale di rappresentanza, eventuali limitazioni dei poteri, che risultino dallo Statuto o da delibere degli organi competenti, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi.
Ne consegue che ai fini dell’esercizio dell'attività della società tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Per più società, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica, con un solo rappresentante legale è necessaria la nomina di un distinto legale rappresentante in possesso dei requisiti previsti per ciascuna società, altrimenti, ove sia nominato lo stesso soggetto in qualità di legale rappresentante per più società (previo assenso dei rispettivi organi assembleari- art.2390 del C.C.) deve essere nominato, dalla seconda società in poi, per ciascuna delle società stesse, un preposto in possesso dei requisiti previsti (vedi risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del 1/10/2009 ). La nomina del preposto deve essere necessariamente comunicata per via telematica al Registro Imprese per rendere opponibile a terzi detta nomina e successivamente al Ruolo.
Per le società con un unico legale rappresentante e più unità locali necessita anch'essa di un preposto che, per ciascuna delle localizzazioni, eserciti l'attività di mediazione nel rispetto delle direttive impartite.
Per le persone fisiche che intendono svolgere l'attività di mediazione immobiliare non in forma imprenditoriale (es. dipendente, collaboratore, preposto, socio di società di intermediazione, ecc. ..) permane l'obbligo, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 5 della legge 39/89, di iscrizione personale presso il Ruolo dopo il superamento dell'esame camerale mediante la presentazione di un'istanza cartacea in bollo corredata dell'autocertificazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, allegando i versamenti richiesti (Euro 31,00 per diritti di segreteria da versare alla cassa o su c/c postale n. 35801000 intestato alla CCIAA di Roma e Euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 per tasse di concessioni governative intestato a Agenzia delle Entrate - Ufficio Roma 2 Tasse e Concessioni Governative) ed una dichiarazione che attesti l'inizio dell'attività di mediazione in qualità di preposto o socio di società di intermediazione immobiliare (tale qualifica deve necessariamente risultare dalla visura camerale della società), dipendente o collaboratore (allegare anche eventuale contratto di dipendenza o collaborazione).
Le istanze relative alle società devono essere presentate, utilizzando ComUnica, per via telematica o su supporto informatico, in quest’ultimo caso gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 06 52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
Le istanze relative alle ditte individuali, dal 1° aprile 2010 le domande devono essere presentate, utilizzando ComUnica, per via telematica o su supporto informatico, in quest’ultimo caso la presentazione può essere effettuata esclusivamente presso lo sportello multifunzionale di V.le O.Indiano 17 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle 13.30 alle 15.00, le casse chiudono alle ore 14.45
Polizza di assicurazione
Il mediatore che esercita l'attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali.
Il massimale minimo di copertura dovrà essere:
- Euro 260.000,00 per le ditte individuali,
- Euro 520.000,00 per le società di persone,
- Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.
La polizza assicurativa dovrà coprire anche tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività di mediazione per conto dell'impresa.
L'agente che esercita l'attività per più di una sezione dovrà stipulare una polizza che copra separatamente i rischi derivanti dalle diverse attività oppure stipulare più polizze distinte.
Deposito moduli e formulari
Il mediatore che, per l'esercizio della propria attività, utilizzi moduli o formulari nei quali siano indicate le condizioni del contratto, deve effettuare il deposito dei moduli e formulari presso il Ruolo.
In ogni modello deve figurare:
- nel caso di ditta individuale : denominazione, sede attività, nome, cognome e numero di iscrizione nel ruolo dell'agente data e numero di iscrizione al Registro Imprese;
- nel caso di società : la denominazione, sede legale e operativa, il numero di iscrizione nel Ruolo della società e data e numero di iscrizione al Registro Imprese, nonché nome, cognome, il numero di iscrizione nel Ruolo del/i legale/i rappresentante/i.
Tessera personale di riconoscimento
Il rilascio/rinnovo tessera è sospeso fino all'entrata in vigore (12/5/2012) del decreto ministeriale previsto dall'art. 80 del D.Lgs. 59/2010 che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio u.s.
La Camera di Commercio rilascia a ciascun mediatore persona fisica o società, la tessera personale di riconoscimento prevista dall’art.26 del DPR n.1926 del 6/11/60. La tessera ha validità quattro anni dalla data di rilascio, ed è richiesta con apposito modulo dall’iscritto. ( modulo persona fisica o modulo società).
Condizioni per il rilascio della tessera:
-
risposta alla revisione del Ruolo e conferma ovvero recente iscrizione;
-
attività di mediazione denunciata al Registro Imprese;
-
deposito della modulistica che si utilizza e della polizza assicurativa stipulata.
Il rilascio prevede il costo complessivo di Euro 70,24 ad esclusione degli iscritti da non oltre sei mesi per i quali il costo è di Euro 39,24.
Modifiche
Ai fini dell'aggiornamento del Ruolo secondo quanto indicato dalla Circolare Ministeriale n. 3536/C del 6 maggio 2010 l'agente di affari in mediazione ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare la variazione del legale rappresentante e/o del preposto, i quali devono essere in possesso dei requisiti professionali e morali; ogni variazione o correzione apportata sulla modulistica comporta un nuovo deposito del modello variato.
Cancellazione
Può intervenire su richiesta di parte, per trasferimento e d'ufficio.
Ricerca mediatori iscritti
La Camera di Commercio di Roma ha predisposto un sistema che consente di ricercare on line i soggetti, persone fisiche e società, aventi rispettivamente residenza e sede legale in Roma e provincia, regolarmente iscritti al Ruolo tenuto dalla Camera di Commercio di Roma.
Vai alla Ricerca dei mediatori iscritti
Revisione del ruolo
La Camera di Commerico di Roma sta ultimando, ai sensi dell'art.3 del D.M. 21/12/1990 n.452 alla Revisione del Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione e alla verifica del permanere dei requisiti degli iscritti.
A tal fine è stato inviato a tutti i soggetti che risultano iscritti nel Ruolo (ditte individuali/società) il modello di Revisione (da scaricare nella sezione "Modulistica" di questa pagina). Detto modello dovrà essere compilato e trasmesso a mezzo posta a: Camera di Commercio di Roma, Servizio Segreterie Commissioni, Viale Oceano Indiano 17, 00144 Roma.
Il mancato riscontro sarà considerato disinteresse all'iscrizione nel Ruolo con il conseguente avvio del procedimento di cancellazione. Al termine della revisione, ai soggetti, persone fisiche e società, confermati nel Ruolo e che esercitano l'attività, sarà rilasciata una tessera di iscrizione.