Sezione salto di blocchi

La prova d'esame orale prevista dall'art. 9 della legge n. 478/68 e dall'art. 10 del DPR 66/73, ai fini del conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio dell'attività di mediazione marittima - sez. ordinaria  si terrà nei giorni 18 e 19 dicembre p.v. presso la sede di Viale Oceano Indiano n. 19, per coloro che hanno partecipato ai precedenti bandi d'esame pubblicati negli anni 2020 - 2023.

La convocazione con luogo e relativa data e orario di svolgimento è stata comunicata ai candidati ammessi a sostenere la prova orale tramite posta elettronica certificata/ordinaria con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni.

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

Sono mediatori marittimi i soggetti - persone fisiche o giuridiche - che esercitano professionalmente la mediazione nei contratti di costruzione, compravendita, locazione e noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 59/2010 art. 75 è stato soppresso dall’8 maggio 2010 il ruolo dei mediatori marittimi lasciando comunque invariata la normativa di riferimento ed il possesso dei requisiti previsti.

Il decreto in questione si occupa soltanto della sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi, nulla essendo innovato per la Sezione speciale riservata ai mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (incarico di presiedere alle pubbliche gare o ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi, legge n. 478/1968).

L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l’attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (REA.) assegnando la qualifica di intermediario; nel termine di 60 gg.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.

Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, in vigore dal 12 maggio 2012, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese delle attività di mediazione e le modalità di passaggio dei requisiti dei soggetti imprenditoriali e delle persone fisiche iscritti nel soppresso Ruolo.

La prova di esame ha luogo annualmente. Il Bando di avviso viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Deposito cauzionale
Il mediatore marittimo deve costituire un deposito cauzionale nella misura di Euro 258,23 per la sezione ordinaria e di Euro 516, 46 per la sezione speciale.
La cauzione, prevista dall'art.23 della legge 478/68, è vincolata con diritto di prelazione all'adempimento delle obbligazioni assunte dal mediatore nell'esercizio della professione, può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o con costituzione di deposito definitivo presso la Ragioneria Territoriale dello Stato.

Svincolo del deposito cauzionale e della polizza assicurativa/bancaria
In seguito alla cessazione dell'attività è previsto lo svincolo del deposito cauzionale o della polizza assicurativa/bancaria costituita ai fini dell’esercizio dell'attività.
Se si tratta di polizza assicurativa/bancaria l’interessato può chiedere contestualmente la cancellazione e lo svincolo della polizza.
Se si tratta  di deposito cauzionale costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti (fino al 31/10/2004) o presso gli uffici della Banca d'Italia- Sezione di Tesoreria dello Stato l’interessato può presentare la richiesta di svincolo decorsi 18 mesi dalla data di cessazione dell’attività di mediazione marittima dal Registro Imprese o in alternativa, seguire la procedura prevista dalla legge 1138/49 (produrre copia dell’avvenuta pubblicazione, per estratto, della richiesta di rimborso sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” ed il “Messaggero”).

SCIA

L’attività di mediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione di una Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA) al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, secondo quanto previsto dall’art. 49 comma 4 bis della L. 122/2010, con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti.
Per effettuare la SCIA, tutti coloro che intendono esercitare l'attività devono utilizzare il modello “Mediatori Marittimi” e il modello intercalare “requisiti” (allegati al DM 26 ottobre 2011) disponibili direttamente nell’applicativo ComunicaStarweb. I modelli, compilati e sottoscritti dal soggetto interessato,  dovranno essere allegati all’istanza telematica diretta all’ufficio del Registro delle Imprese.

ATTENZIONE Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea relative alla denuncia di inizio di attività economica di agente e rappresentante di commercio/agente di affari in mediazione/mediatore marittimo/spedizioniere per le quali, ai sensi dell'art. 19 L. 241/90 deve essere allegata l'autocertificazione del possesso dei requisiti (SCIA) previsti dalla normativa di riferimento, ai fini del contestuale inizio dell'attività, verranno immediatamente rifiutate con provvedimento motivato del Conservatore nei casi in cui le stesse siano prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, sebbene allegato, detto modello risulti non essere stato correttamente compilato (devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per poter effettuare le dovute verifiche) e/o non essere stato sottoscritto graficamente/digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Ciò in quanto detta denuncia è inefficace e priva di effetti giuridici e pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività' economica.
Per tale ragione l'impresa/società dovrà presentare una nuova domanda/denuncia Registro Imprese/Rea completa di autocertificazione (SCIA) dei requisiti regolarmente sottoscritta.

La data di inizio attività inserita nei modelli delle pratiche telematiche (I1 - I2 - S5 - UL) presentate al Registro Imprese deve coincidere con la data di invio delle stesse.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.
In caso di Scia richiesta da società l'oggetto sociale presente nell'atto costitutivo, deve prevedere l'attività di mediazione marittima.

Tutti i legali rappresentanti, i preposti se nominati e tutti coloro che svolgono attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti utilizzando il modello intercalare "Requisiti" da allegare alla pratica telematica.
L’impresa che esercita l’attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse all’ufficio del Registro delle Imprese della Camera di commercio della provincia in cui è ubicata la localizzazione.
Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività, l’impresa nomina almeno un soggetto, in possesso dei requisiti di idoneità che, a qualsiasi titolo, eserciti l’attività per conto dell’impresa.

I modelli per comunicare l'iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea e successive modifiche sono disponibili direttamente nell'applicativo ComunicaStarweb e dopo essere stati compilati, sottoscritti digitalmente oppure sottoscritti graficamente dal soggetto interessato e scansionati devono essere necessariamente allegati all'istanza telematica diretta all'ufficio del Registro Imprese.

Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo. Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine 101-108, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche.

Modifiche
Il mediatore marittimo (persona fisica o società) ha l'obbligo di comunicare tutte le eventuali variazioni intervenute: in particolare le Società devono comunicare, entro 30 gg. dall’evento, tutte le modifiche per le quali è necessario procedere alla verifica dei requisiti per l’esercizio dell’attività (es. la variazione del legale rappresentante e/o del preposto) presentando un’istanza telematica con allegata la sezione “Modifiche” del modello “Mediatori Marittimi” e la sezione “Requisiti” .

Eliminazione del modello di procura speciale per la presentazione al Registro delle Imprese delle domande relative alla denuncia delle attività economiche di mediatori marittimiDal 2 settembre 2019, la procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti obbligati/legittimati, non può essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative alla denuncia dell'attività economica.
Pertanto, devono essere sottoscritte con firma digitale dai titolari di imprese individuali e legali rappresentanti di imprese societarie, oltre che la denuncia di inizio attività (distinta Registro Imprese), anche tutta la documentazione richiesta da allegare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle relative e specifiche normative (es.: modello SCIA ministeriale; autocertificazione antimafia; polizza assicurativa per i mediatori ecc.).
La sottoscrizione con firma digitale dei modelli SCIA allegato B è obbligatoria anche nei confronti di coloro che svolgono le suindicate attività a qualsiasi titolo (es. collaboratori, dipendenti ecc.) e che, per tali motivi, devono risultare con la qualifica di preposti.

 

ISCRIZIONE NELL'APPOSITA SEZIONE

I soggetti (persone fisiche) che cessano di svolgere l'attività richiedono, entro novanta giorni a pena di decadenza, di essere iscritti nell'apposita sezione del REA mediante compilazione della sezione "Iscrizione nell'apposita sezione (a regime) del modello "Mediatori Marittimi" da allegare alla pratica telematica (modello I2) da inviare al Registro Imprese

REGIME TRANSITORIO

Il 30 settembre 2013 è scaduto il termine per comunicare al Registro Imprese/REA l'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nel soppresso Ruolo dei mediatori marittimi.

Coloro che risultano iscritti alla data del 12 maggio 2012 sia nei soppressi Ruoli ed Elenchi che al Registro Imprese, che svolgono l’attività e che non hanno aggiornato la loro posizione al Registro Imprese/REA entro il termine previsto, sono soggetti alla sanzione del divieto di prosecuzione dell’attività con provvedimento del Conservatore del Registro Imprese.
L’aggiornamento sarà comunque tecnicamente possibile sino all’emanazione del provvedimento, fermo restando le sanzioni per tardivo adempimento.

Il DM 26 ottobre 2011 in vigore dal 12 maggio 2012, disciplina il passaggio di tutte le notizie contenute nel soppresso Ruolo rispettivamente nel Registro Imprese per soggetti che svolgono l’attività in forma imprenditoriale, nel Rea sezione speciale per tutti gli iscritti (dipendenti, collaboratori ecc…).
Il transito dei dati dovrà avvenire su espressa richiesta degli interessati.
Le imprese di mediazione (ditte individuali e società) attive alla data del 12 maggio 2012 dovranno presentare un’istanza telematica utilizzando la procedura ComunicaStarweb con allegato il modello “Mediatori Marittimi” sezione Aggiornamento Posizione RI/REA per richiedere il passaggio dei dati contenuti nell’ex Ruolo al RI/REA per ciascuna sede o unità locale dell’impresa, pena l’inibizione della continuazione dell’attività.
Nel modello, nell’apposita sezione l’impresa attiva dovrà indicare anche tutti quei soggetti già abilitati ed iscritti nel soppresso Ruolo(dipendenti, collaboratori ecc…) che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per l’impresa stessa.
 

AVVERTENZA: l'aggiornamento della posizione dell'impresa consiste nella conferma dei dati e requisiti dal soppresso ruolo al Registro delle Imprese; pertanto prima di inviare l'istanza di aggiornamento della posizione, l'impresa deve verificare che i dati del Ruolo e del Registro Imprese, in particolare quelli relativi ai legali rappresentanti, devono coincidere; in caso contrario l'istanza di aggiornamento potrà essere inoltrata soltanto dopo aver presentato la SCIA di modifica con l'autocertificazione del possesso dei requisiti utilizzando la procedura informatica ComunicaStarweb.

Le imprese che esercitano l'attività presso più localizzazioni devono presentare l'aggiornamento della posizione per ciascuna unità locale operativa indicando i soggetti in possesso dei requisiti ed abilitati che svolgono l'attività per conto dell'impresa.

Chi contattare per questo servizio?

Mediatori Marittimi
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Agenti, Mediatori e Ruolo Conducenti" - Servizio Segreterie Commissioni
Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il canale informativo accessibile dalla piattaforma telematica del registro imprese direttamente sulle singole pratiche denominato “Diario messaggi”.
Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente compilando on line un apposito form: Compila il form per l'inoltro del sollecito.
Non saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.
Le informazioni, oltre a quelle presenti sul sito istituzionale, potranno essere richieste, in ragione della complessità delle domande, alla seguente casella di posta elettronica: segreterie.commissioni@rm.camcom.it.

Le istanze di iscrizione, modifica, cancellazione al Ruolo Periti nonché di rilascio/rinnovo della relativa tessera e all’Elenco Raccomandatari e le istanze di partecipazione agli esami potranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: albieruoli@rm.legalmail.camcom.it.

ultima modifica: venerdì 24 luglio 2020

Moduli

Dichiarazione nulla osta antimafia
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Domanda di esame Mediatori Marittimi
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Modulo di delega
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