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Al via la VERIFICA DINAMICA DEI REQUISITI PER GLI AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE (EX ART. 7 DM MISE DEL 26.10.2011) 

Per tutte le imprese individuali e societarie e per i relativi preposti che hanno iniziato l’attività di mediazione da almeno quattro anni.
Nei prossimi giorni le imprese coinvolte riceveranno un avviso via PEC o tramite Raccomandata  A/R contenente le indicazioni sull’adempimento previsto dall’art. 7 del DM MISE del 26/10/2011 da effettuarsi entro il termine dei 30 giorni successivi.

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

L'attività dell'agente di affari in mediazione (comunemente detto mediatore) si concretizza nel mettere in contatto due o più parti al fine della conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza (art. 1754 c.c.) nei seguenti settori:

  • agenti immobiliari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende);
  • agenti merceologici (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari relativi a merci, derrate e bestiame);
  • agenti con mandato a titolo oneroso (solo per il settore immobiliare);
  • agenti in servizi vari (per coloro che intendono svolgere l'attività di mediazione per la conclusione di affari nel settore servizi).

Inizio dell'attività di mediatore 

Per essere abilitato allo svolgimento dell'attività di mediazione è necessario possedere determinati requisiti e dare inizio all’attività presentando una pratica telematica, tramite l'applicativo ComunicaStarweb, contenente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente (art. 19 della L. 241/1990 e s.m. e i.).

La SCIA deve essere indirizzata alla Camera di Commercio ove si intende esercitare l'attività.

L'ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso se l'attività è svolta in forma di impresa oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) se l’attività è svolta in qualità di preposto, collaboratore, dipendente ecc. di un’impresa di mediazione assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività.

Nel termine di 60 gg. dall’evasione della pratica, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l'Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.

In caso di SCIA richiesta da società, l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo deve prevedere l’attività di mediazione.

Tutti i legali rappresentanti, i preposti, se nominati, e tutti coloro che svolgono l'attività di mediazione devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti.

L'ufficio del Registro delle Imprese  almeno una volta ogni quattro anni dalla data di presentazione della SCIA effettua una verifica della permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività.

Le società di mediazione, ciascuna dotata di autonoma soggettività giuridica, che hanno lo stesso rappresentante legale, devono provvedere, per ciascuna società, alla nomina di un distinto legale rappresentante. Quest'ultimo deve essere in possesso dei requisiti.

Diversamente, se intendono mantenere lo stesso legale rappresentante (previo assenso dei rispettivi organi assembleari - art.2390 del C.C.), devono nominare, dalla seconda società in poi, per ciascuna delle stesse, un soggetto in possesso dei requisiti previsti (vedi risoluzione ministeriale prot. n. 85869 del 1/10/2009).

In tal caso alla pratica telematica deve essere allegato:

  • il modello "MEDIATORI" sottoscritto digitalmente dallo stesso legale rappresentante
  • il modello intercalare "REQUISITI" sottoscritto digitalmente dal preposto nominato.

Come presentare la pratica di inizio attività

L'attività di intermediazione può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della SCIA.
La data di inizio attività denunciata deve coincidere con la data di invio delle pratiche telematiche, quindi non può essere antecedente.

Dal 2 settembre 2019, la procura speciale, conferita agli intermediari per l’esecuzione degli adempimenti pubblicitari nel Registro delle Imprese dai soggetti obbligati/legittimati, non può essere più utilizzata per la presentazione delle domande relative alla denuncia dell'attività economica di agente di affari in mediazione.
Pertanto, devono essere sottoscritte con firma digitale dai titolari di imprese individuali e legali rappresentanti di imprese societarie, oltre che la denuncia di inizio attività (ComUnica e distinta Registro Imprese), anche tutta la documentazione richiesta da allegare ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle relative e specifiche normative (es.: modello SCIA ministeriale; autocertificazione antimafia; polizza assicurativa per i mediatori ecc.).

La sottoscrizione con firma digitale dei modelli SCIA intercalare “Requisiti” – Allegato B è obbligatoria anche nei confronti di coloro che svolgono le suindicate attività a qualsiasi titolo (es. collaboratori, dipendenti ecc.) e che, per tali motivi, devono risultare con la qualifica di preposti.

Come compilare la SCIA

Per effettuare la SCIA, occorre utilizzare l’applicativo Comunica Starweb e compilare da parte del titolare/legale rappresentante il modello “MEDIATORI - Allegato A” nelle sezioni “Anagrafica”, "Scia" e "Requisiti".

In caso di nomina di ulteriori soggetti che svolgono a qualsiasi titolo l’attività nell’ambito dell’impresa di mediazione (preposti, collaboratori, dipendenti ecc), questi devono compilare il modello intercalare “Requisiti” – Allegato B.

I modelli devono essere sottoscritti digitalmente dal soggetto interessato e allegati all’istanza telematica che deve essere indirizzata all’ufficio del Registro delle Imprese, sia in formato PDF/A che in formato XML, e individuati con il codice documento C32 per il modello “MEDIATORI” e C33 per il modello intercalare “Requisiti”.

La copia scansionata della polizza assicurativa e la dichiarazione antimafia devono essere individuate con il codice documento "C32".

La copia scansionata dei moduli o formulari (se allegati) deve essere individuata con il codice documento "FOM" e con descrizione documento "Formulari".

Sul sito di ComunicaStarweb è disponibile una Guida all'applicativo
Al paragrafo 7.1.2. della Guida online, alle pagine da 111-118, sono specificati maggiori dettagli sull'invio delle pratiche telematiche. 

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199130606 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Casi di immediato rifiuto delle domande con provvedimento motivato del Conservatore

Le pratiche telematiche presentate al Registro Imprese/Rea verranno immediatamente rifiutate se:

  • prive del modello di autocertificazione del possesso dei requisiti oppure, se questo, per quanto allegato, risulterà non essere stato correttamente compilato. Per una corretta compilazione devono essere indicati tutti i dati inerenti i requisiti posseduti per consentire le dovute verifiche e il modello deve essere sottoscritto digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa e da eventuali preposti, collaboratori o dipendenti dell’impresa di mediazione; 
  • prive della firma digitale del legale rappresentante/titolare dell'impresa o di uno dei soggetti che dichiarano di svolgere l’attività nell’ambito dell’impresa di mediazione (dipendente, collaboratore, preposto, ecc…). 

Qualora il modello dei requisiti non sia correttamente compilato la denuncia di inizio attività è inefficace e priva di effetti giuridici, pertanto non consente l'immediato inizio dell'attività economica. A fronte di una domanda rifiutata l'impresa ne dovrà presentare una nuova completa di autocertificazione dei requisiti (SCIA).

Il provvedimento di rifiuto  del Conservatore viene inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, se attivo, o a mezzo raccomandata r.r. alla sede dell'impresa.

Il mediatore che esercita l'attività è obbligato alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile a copertura dei rischi professionali per negligenze od errori professionali estesa anche ai dipendenti e a tutti coloro che a qualsiasi titolo svolgono l’attività di mediazione per conto dell’impresa. Copia della stessa dovrà essere allegata alla pratica telematica di iscrizione/denuncia attività al Registro Imprese/Rea.

Il massimale minimo di copertura dovrà essere:

  • Euro 260.000,00 per le ditte individuali,
  • Euro 520.000,00 per le società di persone,
  • Euro 1.550.000,00 per le società di capitali.

La data di stipula della polizza deve essere pari o precedente alla data di inizio attività.

L'agente che esercita l'attività per più di una sezione dovrà stipulare una polizza che copra separatamente i rischi derivanti dalle diverse attività oppure stipulare più polizze distinte.

Chi svolge l’attività di agente immobiliare e/o con mandato a titolo oneroso in assenza di idonea copertura assicurativa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fra euro 3.000,00 ed euro 5.000,00 (art. 3, comma 5 bis della L. 39/1989 e s.m. e i.).

Avvertenza: per tutti coloro che esercitano l'attività nell'ambito di una società di intermediazione immobiliare e che hanno costituito una ditta individuale è necessario produrre ai fini dell'inizio attività/aggiornamento una distinta polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività stessa.

Società e apertura UL

  • Euro 30,00

Ditta individuale

  • Euro 18,00
  • Imposta di bollo pari a Euro 17,50

Aggiornamento posizione RI/REA

  • Euro 18,00 

Iscrizione nell'apposita sezione Rea (solo persone fisiche)

  • Euro 18,00
  • Imposta di bollo pari a Euro 16,00

Rilascio tessera personale di riconoscimento

  • Euro 25,00 
  • Imposta di bollo pari a Euro 16,00

Deposito modulistica

  • Euro 18,00 per le imprese individuali
  • Euro 30,00 per le società

Modifica legale rappresentante e nomina o modifica di preposto in società già attive

  • Euro 30,00

Per le verifiche dinamiche di permanenza dei requisiti

  • Euro 18,00 (imprese individuali)
  • Euro 30,00 (società)

Chi contattare per questo servizio?

Agenti affari in mediazione
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura "Agenti, Mediatori e Ruolo Conducenti" - Servizio Segreterie Commissioni
Indirizzo: Viale Oceano Indiano n. 19 - 00144 Roma
Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 dal lunedì al venerdì - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

Per informazioni sulle pratiche sospese è attivo il "diario messaggi" per ogni singola pratica accessibile dalla piattaforma Telemaco del Registro delle Imprese.

Eventuali solleciti relativi all’evasione di istanze telematiche possono essere inoltrati esclusivamente compilando on line un apposito form: Compila il form per l'inoltro del sollecitoNon saranno considerati solleciti inoltrati con canali diversi.

Le informazioni, oltre a quelle presenti sul sito istituzionale, potranno essere richieste, in ragione della complessità delle domande, alla seguente casella di posta elettronica: segreterie.commissioni@rm.camcom.it.

Le istanze di iscrizione, modifica, cancellazione al Ruolo Periti nonché di rilascio/rinnovo della relativa tessera e all’Elenco Raccomandatari potranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: albieruoli@rm.legalmail.camcom.it.

ultima modifica: mercoledì 27 gennaio 2021

Moduli

Dichiarazione nulla osta antimafia
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