Modifica Società

L'elenco di tutti gli atti di modifica delle Società che devono essere iscritti nel Registro delle Imprese.

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Modifica società
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Devono essere iscritti nel Registro delle Imprese i seguenti atti e fatti modificativi:

  • Atti modificativi dello statuto, atto costitutivo o patti sociali
  • Atto di trasferimento di sede da altro Registro Imprese (da effettuare con mod. S2 solo per chi utilizza la modulistica Fedra 6.0)
  • Iscrizione, modifica e cessazione dei membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo
  • Le operazioni finanziarie
  • aumento, riduzione e sottoscrizione del capitale sociale
  • versamento del capitale sociale
  • comunicazione di unico socio di s.p.a. e s.r.l.
  • comunicazione di ricostituzione (o costituzione) della pluralità dei soci
  • emissione e cessazione di un prestito obbligazionario
  • nomina del rappresentante comune degli obbligazionisti
  • offerta di azioni in opzione, offerta di obbligazioni convertibili, avviso di anticipata conversione di obbligazioni
  • Strumenti finanziari
  • Modifica delle condizioni di emissione e circolazione degli strumenti finanziari nonché dei relativi diritti
  • Patrimoni destinati ad un singolo affare
  • Nomina del rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari
  • Deposito del rendiconto finale
  • Finanziamento destinato ad uno specifico affare
  • Cessione rapporti giuridici tra banche e altri soggetti finanziari
  • Distribuzione della riserva di rivalutazione
  • Iscrizione degli atti di trasferimento delle quote sociali di Srl di cui alla Legge 310/93;
  • Trasferimento partecipazioni (anche pegni) di Srl
  • Pignoramenti e sequestri di partecipazioni di Srl
  • Estinzione e pignoramento o sequestro di partecipazioni di Srl
  • Istituzione, modifica e cancellazione di sedi secondarie
  • Scioglimento, liquidazione e cancellazione di società (v.scheda scioglimento, liquidazione, cancellazione)
  • Patti parasociali
  • I bilanci di esercizio e gli elenchi soci per le società di capitali (vedi bilanci)
  • I consorzi che hanno la qualifica di confidi sono tenuti a depositare il bilancio di esercizio e l’elenco soci (vedi bilanci)
  • La situazione patrimoniale per i consorzi (vedi bilanci)
  • Operazioni straordinarie
    − Trasformazione tra società
    − Fusione/scissione
    − Direzione e coordinamento di società
    − Trasferimenti d’azienda ai sensi dell’art. 2556 c.c. come modificato dalla L. 310/93;
  • Altri atti:
    − Iscrizione domanda di arbitrato e atti collegati
    − Iscrizione dell’ordinanza di sospensione del provvedimento impugnato con domanda di arbitrato e del lodo arbitrale
    − Iscrizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti
    − Iscrizione dell’avvenuta concentrazione di imprese
    Denunce REA (Repertorio Economico Amministrativo)
    − Nomina, modifica e revoca di procuratori ed institori

L’ufficio competente alla ricezione della domanda è l’ufficio del Registro delle Imprese della CCIAA ove è ubicata la sede legale dell’impresa.
Nel caso di società estera, l’ufficio competente è quello dove è ubicata la sede secondaria.

Le persone obbligate alla presentazione del modello, a seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, sono il notaio, gli amministratori, i soci o il liquidatore.

Dal 29 novembre 2008 le imprese già costituite in forma societaria devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle Imprese entro tre anni (art. 16 decreto legge n. 185/2008 )

La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

Dal 29 novembre 2008 le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese.
L'obbligo riguarda sia le imprese di nuova iscrizione che le imprese già esistenti, le quali devono provvedere entro il 29 novembre 2011.
L'art. 16 comma 6 del Decreto Legge n. 185 del 29/11/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 S.O. convertito con modifiche dalla legge n. 2 del 28/01/2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/2009 S.O. recita:
"Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria."
Ciò premesso, le domande d'iscrizione al Registro Imprese, relative alle imprese costituite in forma societaria, devono contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata della società.
Inoltre, le imprese già costiutite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008 devono comunicare l'indirizzo di posta elettronica certificata dal Registro Imprese entro tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto (29.11.2011).
La domanda relativa all'iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato con la Circolare n. 3645/C del 03.11.2011 che i soggetti obbligati sono i seguenti:
• le società di capitali e di persone
• le società semplici
• le società cooperative
• le societa in liquidazione
• le società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico nella stessa circolare ha evidenziato che il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2630 del Codice Civile in capo al legale rappresentante dell'impresa costituita in forma societaria.

L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata può essere rilasciato dal Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico previsto dal D.P.R. 68/2005 tenuto da DigitPA - Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Per maggiori informazioni sui Gestori iscritti nell'Elenco Pubblico, sulla Posta Elettronica Certificata, la sua validità legale e il suo utilizzo è possibile consultare il sito www.digitpa.gov.it/pec .

La "PEC del cittadino" (riconoscibile dal dominio @postacertificata.gov.it) non può essere utilizzata dall'impresa come indirizzo elettronico e pertanto non può essere iscritta al Registro Imprese.

La domanda di Comunicazione Unica da presentare telematicamente al Registro Imprese per comunicare l'indirizzo PEC può essere effettuata utilizzando gli applicativi informatici ComUnica Fedra e ComUnica Starweb o attraverso altri software compatibili.
ComUnica Fedra e ComUnica Starweb sono disponibili gratuitamente sul sito www.registroimprese.it.

Inoltre è possibile utilizzare la procedura semplificata presente sul sito www.registroimprese.it che consente al legale rappresentante della società, in possesso di dispositivo di firma digitale, di comunicare la PEC direttamente al Registro Imprese. Se il legale rappresentante della società è in possesso di firma digitale, si consiglia di utilizzare questo strumento per effettuare l'adempimento in modo semplice e veloce.

Per le modalità di predisposizione e presentazione della domanda da inviare al Registro delle Imprese con ComUnica Fedra, ComUnica Starweb o altri software compatibili, è necessario che il rappresentante legale/amministratore della società, il professionista incaricato (commercialista iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili) e il procuratore speciale/delegato si attengano alle indicazioni illustrate nella "Guida alla compilazione della pratica di Comunicazione Unica per la dichiarazione della PEC delle società" predisposta dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma.
 

Abolizione Libro Soci e Deposito Annuale Elenco Soci per le S.r.l.

L'art. 16 del D.L. 185/2009 convertito dalla Legge 2/2009 ha abolito il libro soci e il deposito annuale dell'elenco soci per le Società a Responsabilità Limitata e per le Società Consortili a Responsabilità Limitata.

Gli effetti relativi all'iscrizione nel libro soci dei trasferimenti di quote saranno sostituiti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, non solo nei confronti dei terzi ma anche nei confronti della società.

Entro il 30 marzo 2009, gli amministratori delle società a responsabilità limitata e delle società consortili a responsabilità limitata (con esclusione delle società cooperative a resp. lim.) devono presentare all'Ufficio del Registro delle Imprese un'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese con quelle del libro soci, e in particolare per comunicare la compagine sociale aggiornata con le informazioni relative al domicilio di ciascun socio e ai versamenti sulle singole quote.

Tale dichiarazione va presentata in formato digitale con il modello B e allegato l'Int. S ed è esente da ogni imposta e tassa se presentata entro il termine del 30 marzo 2009.

La dichiarazione di integrazione delle risultanze del Registro Imprese con quelle del libro soci va predisposta ed inviata seguendo le indicazioni contenute nel Manuale Operativo predisposto dalle Camere di Commercio in conformità alle linee interpretative di Unioncamere (Circolare n. 2453 del 11/02/2009).

La versione aggiornata della modulistica informatica da utilizzare per questo adempimento è disponibile sul sito www.registroimprese.it – sezione Comunicazione Unica – Sportello Pratiche (Telemaco)


Per la predisposizione e l’invio delle pratiche telematiche consultare la Guida online “Istruzioni per l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle Imprese”

Cosa fare per accedere al servizio

La domanda, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata per via telematica o tramite supporto informatico digitale.
La presentazione su supporto informatico (floppy/cd) delle domande digitali di iscrizione e di deposito relative alle società, può essere effettuata su appuntamento esclusivamente per i giorni lunedì e giovedì dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (si ricorda che la cassa chiude alle ore 14,45) che può essere fissato telefonicamente al numero 06/52082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,45 alle ore 12,30.

Numeri telefonici e siti internet

FEDRA con firma digitale
scaricare il programma http://web.telemaco.infocamere.it
assistenza sul programma 199502010
per assistenza sul programma assistenza.infocamere.it

TELEMACO
informazioni istruttoria pratiche telematiche REA Società n. verde 800 800 077

informazioni istruttoria pratiche telematiche Registro Imprese Società n. verde 800 800 077

assistenza telemaco 199502010
per assistenza telemaco assistenza.infocamere.it
punto informativo, manuali di istruzioni e altre informazioni web.telemaco.infocamere.it

Costi

Diritti di segreteria

Su supporto informatico digitale Euro 120,00
Modalità telematica: Euro 90,00

Tali importi sono ridotti del 50% per le cooperative sociali

Imposta di bollo:

per le società di persone Euro 59,00

per le società di capitali Euro 65,00

Per le iscrizioni, modificazioni dei dati REA ed altre tipologie di domande, iscrizioni e depositi:

Diritti di segreteria su supporto informatico digitale Euro 50,00
Modalità telematica Euro 30,00

Nel caso di invio telematico i diritti di segreteria e l’imposta di bollo, laddove necessaria, verranno prelevati direttamente dal fondo utente, per le pratiche su floppy digitale, i suddetti importi possono essere pagati presso le casse delle sedi camerali abilitate, oppure sul c/c postale 332007 intestato alla Camera di Commercio di Roma.

Per le pratiche soggette al pagamento del bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione (bollo assolto all’entrata) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Roma autorizzata con prov. Prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dip. Delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma”.
Qualora il soggetto che presenta la pratica sia in possesso di un’autorizzazione specifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo, gli estremi di tale autorizzazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite l’autorizzazione n. …..del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Entrate di …….”.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 127/2002, l’imposta di bollo può essere assolta previa presentazione, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate, di una dichiarazione con l’indicazione del numero presunto degli atti da depositare durante l’anno. Gli estremi di tale dichiarazione devono essere indicati nella distinta di presentazione (bollo assolto all’origine) nel modo seguente: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite presentazione della dichiarazione di cui all’art. 2 del D.M. 127/2002 inviata in data ……. Prot. n…. all’Agenzia delle Entrate di ……...”.
Per gli atti esclusi dall’imposta di bollo, l’esenzione va indicata negli appositi riquadri previsti nella distinta di presentazione.

Le cooperative sociali sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella (Allegato B) del D.P.R. 642/1972.

Le cooperative edilizie sono tenute al pagamento dell’imposta di bollo come precisato dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Emilia Romagna con parere del 20 gennaio 2006 (Prot. n. 909-2854/2006).

Ai sensi del D.M. 22/02/2007, l’imposta di bollo dovuta per gli atti propri delle società e degli enti diversi dalle società, non ricompresi nel comma 1-bis della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 642/1972, che siano rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e che siano sottoposti a registrazione con le procedure telematiche (M.U.I. – Modello Unico Informatico) previste dal Provvedimento Interdirigenziale del 06/12/2006, è comprensiva dell’imposta di bollo dovuta per la copia dell’atto e la domanda da presentare all’Ufficio del Registro delle Imprese. Pertanto, le domande di iscrizione o di deposito degli atti sopra citati sono presentate dai notai all’Ufficio del Registro delle Imprese con la dichiarazione sulla distinta di presentazione relativa all’assolvimento virtuale all’origine dell’imposta di bollo con l’indicazione dei seguenti estremi di autorizzazione: “Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.”

In caso di prima iscrizione, il versamento del diritto annuale può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
• versamento a mezzo F24, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso il versamento sia già stato effettuato al momento della presentazione della domanda si invita ad allegare il file (ottenuto tramite scanner) contenente il modulo F24 utilizzato per il pagamento.
• versamento contestuale alla presentazione della domanda, mediante selezione dell’importo dovuto in sede di protocollazione automatica, ovvero mediante autorizzazione all’addebito da parte dell’ufficio nel quadro “note” della pratica.
Si ricorda che il mancato versamento del diritto annuale nei termini comporta l’applicazione di una sanzione dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
L’imposta di bollo per le pratiche digitali è versata alla Camera di Commercio di Roma dai soggetti obbligati, sulla base dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dip. delle Entrate – Ufficio delle Entrate di Roma n. 204354/01 del 06.12.2001.

Riferimenti

Registro Imprese - Atti societari
Ufficio competente: Area IV Registro Imprese - Posizione organizzativa Atti societari
Indirizzo e-mail: attisocietari@rm.camcom.it
Indirizzo: Le pratiche relative alle società devono essere presentate per via telematica. Per la presentazione delle pratiche su supporto informatico gli Uffici ricevono esclusivamente su appuntamento che può essere fissato telefonicamente contattando il numero 0652082255 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
Telefono: 800.800.077

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