Sezione salto di blocchi

Si comunica che a decorrere dal 14 febbraio 2022 tutte le istanze trasmesse al Registro delle Imprese e al Repertorio Economico Amministrativo, da qualsiasi soggetto imprenditoriale, costituito in forma individuale e/o collettiva, dovranno essere sottoscritte con la firma digitale del soggetto obbligato, ovvero:

  • dal titolare, per le imprese individuali;
  • dagli amministratori, dai liquidatori o dai sindaci (in base al tipo di adempimento), per i soggetti collettivi;
  • dai notai per gli atti da loro ricevuti o autenticati in qualità di soggetti obbligati.

Inoltre, i professionisti iscritti nella sezione “A” dell’Albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, potranno sottoscrivere con la propria firma digitale le istanze di cui sopra per le quali non è espressamente previsto l’intervento del notaio e per le quali hanno ricevuto apposito incarico dal titolare/legale rappresentante. In tal caso, dovrà essere riportata apposita dichiarazione nel riquadro note della modulistica informatica.

Restano escluse da tale previsione, esclusivamente le istanze di cancellazione definitiva dal Registro delle Imprese, riferite agli imprenditori individuali, anche artigiani, che continueranno ad essere accettate con la trasmissione della procura speciale all’invio telematico conferita dal soggetto obbligato e della copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ad eccezione di queste ultime, tutte le altre istanze, trasmesse con la procura speciale saranno considerate irricevibili, poiché trasmesse da soggetto non legittimato e immediatamente rifiutate.

NOTA BENENulla è innovato per tutte le istanze di iscrizione o di deposito di atti e fatti nel Registro delle Imprese, relativi alle società che già dal 14 dicembre scorso, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.Lgs. n. 183 del 2021, devono essere obbligatoriamente sottoscritte con firma digitale dei soggetti legittimati o obbligati (es. amministratori, sindaci, liquidatori, revisori, etc.) - nonché dai Notai.

Nella Regione Lazio, la materia dell’artigianato è regolata dalla legge regionale n. 3/2015, modificata dalla legge regionale n. 7/2018 e dal relativo regolamento di attuazione n. 17/2016.

È imprenditore artigiano colui che esercita professionalmente, personalmente e in qualità di titolare un’attività di produzione e trasformazione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, assumendone la responsabilità, gli oneri e i rischi e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

Sono escluse dall’iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane:

  • le attività agricole
  • di prestazione di servizi commerciali
  • di intermediazione nella circolazione di beni
  • di somministrazione di alimenti e bevande

tranne nei casi in cui dette attività siano esclusivamente strumentali, accessorie o complementari all’attività principale dell’impresa.

Le imprese artigiane del settore alimentare possono vendere i prodotti di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie, in materia di inquinamento acustico e di sicurezza alimentare.

L’impresa artigiana può avvalersi di una o più unità locali per lo svolgimento di una o più fasi del processo produttivo, ma deve essere sempre rispettato il principio basilare della qualifica artigiana imperniato sulla prevalenza del lavoro dell’imprenditore artigiano rispetto al processo produttivo.

L’impresa artigiana può svolgere la propria attività:

  • in luogo fisso, in appositi locali (laboratorio, officina, ecc.) o presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci
  • in forma ambulante
  • in locali designati dal committente
  • nei posteggi situati all’interno di aree mercatali

Più imprese artigiane possono esercitare l’attività presso la stessa sede (co-working), purché mantengano l’autonomia aziendale e gestionale.

Non vi sono limitazioni di accesso all’esercizio dell’attività artigiana, salvo il possesso, da parte dell’imprenditore artigiano, dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore per quelle attività che richiedono una specifica preparazione connessa alla responsabilità a tutela degli utenti, come nelle attività di installazione impianti, autoriparazione, pulizia e facchinaggio.

2022 primo trimestre (pdf 33kb)
2021 (pdf 33kb)
2020 (pdf 18kb)
2019 (pdf 18kb)

La pubblicità relativa agli artigiani

La funzione di pubblicità legale svolta dall’Albo delle Imprese Artigiane può configurarsi come una forma di pubblicità con effetti costitutivi, perché è condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni di carattere fiscale, creditizio, previdenziale, o di altra natura, previste dalla legge. L’annotazione effettuata, nel Registro delle Imprese, che consegue alla presentazione della Comunicazione Unica, è invece registrazione legata all’esigenza di rendere completo il Registro e che si risolve in un’efficacia meramente informativa (pubblicità notizia).

Le istanze di iscrizione, modifica e cancellazione dall’Albo delle Imprese Artigiane devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, per mezzo della ComunicazioneUnica

La predisposizione delle domande/denunce deve essere effettuata tramite l’applicativo starweb o programmi compatibili.

Si precisa che non sono iscrivibili nell’Albo delle Imprese Artigiane i soggetti senza fissa dimora che abbiano fissato la sede dell’impresa presso indirizzi fittizi o virtuali (sedi di associazioni di volontariato), nei quali il titolare non è reperibile.

Soggetto obbligato alla presentazione: Il titolare

Professionista incaricato (commercialista, ragioniere), che nel riquadro note del modello informatico dovrà riportare la seguente dichiarazione:

"Il sottoscritto (nome e cognome) Dott./Rag. Commercialista dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di essere iscritto nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di (provincia) al n. (nr. Iscrizione), di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale e di essere stato incaricato dal sig /dalla./sig.ra (nome cognome), in qualità di (legale rappresentante/titolare) all'assolvimento del presente adempimento, ai sensi dell’art. 31 della L. 340/2000 e s.m.i."

Sottoscrizione digitale dell’istanza e degli allegati: a cura del soggetto che presenta l’istanza: il titolare o il professionista.

Entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica ovvero della modifica da iscrivere.Lo stesso giorno di presentazione della SCIA se trasmessa contestualmente alla Comunicazione Unica.

  • Modello I1 – I2 (per le imprese individuali)
  • Modello S5 (per le società)
  • Modello AA Artigiani
  • Modello UL – se sono previste altre localizzazioni diverse dalla sede dell’impresa. Si definisce unità locale l’impianto operativo (es.: laboratorio, officina, stabilimento, negozio, ecc.) o amministrativo/gestionale (es.: ufficio, magazzino, deposito, ecc.) ubicato in luogo diverso da quello della sede legale, nel quale l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche
  • Intercalare P – se è prevista la nomina di preposti alla gestione tecnica (es.: attività di impiantistica, autoriparazione, estetica, acconciatore, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione)
  • Permesso di soggiorno, in corso di validità,  per i cittadini extracomunitari
  • Copia della documentazione comprovante il legittimo esercizio dell’attività dichiarata (SCIA, nulla osta, autorizzazioni, comunicazioni).

Per la verifica dei requisiti di impresa artigiana, la legge regionale ha previsto l’istituzione di un’apposita Struttura Regionale competente, ad oggi non ancora individuata e le cui funzioni sono esercitate da un Commissario ad acta.

Avverso i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta è possibile ricorre, in via amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, alla Commissione Regionale per l’Artigianato (CRA), presso la Regione Lazio sita in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 CAP 00145. Il ricorso deve essere presentato per iscritto e in regola con l’imposta di bollo parti ad € 16,00.

La CRA è un organo tecnico-consultivo della Regione, che ha numerose funzioni in materia di artigianato, quali l’elaborazione di studi e indagini, la promozione di iniziative, la fornitura di pareri, l’attribuzione della qualifica di maestro artigiano, nonché le decisioni sui ricorsi contro i provvedimenti delle Strutture Competenti.

Contro i provvedimenti della CRA, che decide in via definitiva, è possibile ricorrere al Tribunale competente per territorio.

Consulta l'archivio delle decisioni, dei pareri e degli atti di indirizzo della CRA:

Le imprese artigiane, che si avvalgono della collaborazione di familiari, devono presentare domanda all'Albo delle Imprese Artigiane per l'inclusione o l'esclusione dei collaboratori familiari.
La richiesta di iscrizione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione dell'impresa artigiana.

Si considerano familiari coadiuvanti:

  • il coniuge;
  • i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati;
  • i figli naturali legalmente riconosciuti;
  • i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge;
  • i minori regolarmente affidati;
  • i nipoti in linea diretta;
  • i fratelli e le sorelle;
  • gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.);
  • i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado.

In caso di invalidità, di morte e di intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione o
l’inabilitazione dell’imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su
richiesta, l’iscrizione all’Albo anche in carenza di uno dei requisiti previsti dall’art. 2
della legge n. 443/85 per un periodo massimo di cinque anni fino al compimento della
maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio dell’impresa venga assunto
dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni
dell’imprenditore invalido deceduto, interdetto o inabilitato.

Alla pratica deve essere allegato il Modello art.5 L.443/1985.

In esecuzione della deliberazione n. 143 del 27/10/2010 della Commissione Regionale per l'Artigianato, dal 01/12/2010 sono stati applicati i nuovi importi dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo per la presentazione delle pratiche telematiche artigiane mediante Comunicazione Unica.

Tabella importi

Avvertenze

L’imprenditore deve essere dotato di indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e direttamente riferibile all’impresa.

La denominazione dell’impresa deve contenere almeno il cognome o le iniziali di nome e cognome dell’imprenditore.

La denominazione può contenere riferimenti all’artigianato.

Per informazioni sugli adempimenti da effettuare per l'avvio delle principali attività economiche è possibile consultare il servizio ATECO online realizzato da Infocamere con il supporto delle Camere di Commercio e fare riferimento alla Guida alle attività economiche realizzata dalla Camera di commercio di Roma che tiene, inoltre, conto delle diverse normative locali.

Chi contattare per questo servizio?

Albo Imprese Artigiane
Ufficio competente: Area IV "Registro Imprese e Analisi Statistiche" - Struttura "REA - Imprese individuali e artigiane"
Indirizzo: Viale Oceano Indiano 19 - 00144 Roma.
Orari: La presentazione delle istanze deve avvenire per via telematica

Note:

Per ottenere informazioni ed assistenza per la compilazione e predisposizione delle istanze telematiche, contattare il call center: 199 13 06 06 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per ottenere informazioni ed assistenza per le pratiche già sospese dall’ufficio, contattare i funzionari istruttori esclusivamente nella fascia oraria 11:30 – 12:30, dal lunedì al venerdì, come da indicazioni fornite nelle note di sospensione delle istanze.

Per eventuali solleciti sull’evasione delle istanze telematiche, compilare l’apposito Form.
Non verranno presi in considerazione solleciti trasmessi prima che sia decorso il termine fissato dalla legge per l’istruttoria delle istanze e pari a cinque giorni dall’invio telematico.

Non verranno, altresì, presi in considerazione solleciti pervenuti con altre modalità (fax, sportello, ecc.).

ultima modifica: lunedì 05 dicembre 2022

Moduli

Modello art.5 L.443/1985
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Tabella importi pratiche telematiche artigiane
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Fac simile ricorso artigianato
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Norme

L. 443/85
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Legge Regionale 3/2015
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